Iva, import auto tracciato anche per i privati
di Luca De Stefani
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Dal 5 aprile anche i privati consumatori (non soggetti passivi Iva) che acquistano autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi Ue devono comunicare alla Motorizzazione i dati riepilogativi di questi acquisti. Come fanno dal 3 dicembre 2007 solo imprese e professionisti. In alcuni casi gli operatori eludevano queste disposizioni antifrode facendo figurare che l’acquirente era il loro cliente italiano, non tenuto a comunicare alcunché. Di qui la stretta, contenuta nel decreto del ministero dei Trasporti del 26 marzo, che ha abrogato quello del 30 ottobre 2007.
Le modalità di presentazione
La comunicazione va effettuata entro 15 giorni dall’acquisto e, in ogni caso, prima di presentare la domanda di immatricolazione. Tutti i soggetti obbligati (imprese, professionisti e privati) possono recarsi alla Motorizzazione o avvalersi di agenzie di pratiche automobilistiche. Solo le imprese e i professionisti, invece, possono adempiere anche tramite il collegamento telematico diretto col Centro elaborazione dati della Motorizzazione. Le case costruttrici, infine, adempiono con trasmissione telematica, al Ced, dell’abbinamento dei numeri di telaio dei veicoli da immatricolare con i rispettivi codici di antifalsificazione.
L’immatricolazione
La targatura dei mezzi in questione può avvenire solo dopo che sia stata verificata la presenza di tutti i suddetti dati nell’archivio informatico del Dipartimento dei trasporti. Inoltre, al momento dell’istanza di immatricolazione, non devono esservi cause ostative per frode Iva, connesse all’introduzione in Italia di mezzi di trasporto. Infine, occorre che l’agenzia delle Entrate abbia già trasmesso in via telematica alla Motorizzazione le informazioni sull’eventuale pagamento dell’Iva da parte dei soggetti obbligati (sono esclusi, ad esempio, i veicoli rientranti nel regime del margine, risoluzione 24 aprile 2008, n. 172/E).
Sono obbligati a questo versamento , con il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi», i soggetti Iva e anche i privati consumatori. Tra i soggetti Iva, poi, sono esclusi quelli per i quali il mezzo acquistato rileva come bene strumentale all’esercizio della propria attività (circolare 30 luglio 2008, n. 52/E, paragrafo 1)
In deroga al principio generale, che considera un acquisto di beni come intracomunitario solo se effettuato nei confronti di soggetti passivi Iva, costituiscono acquisti comunitari (tassati nello Stato Ue di destinazione) anche quelli «a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni» (articolo 38, comma 3, lettera e, del Dl 331/1993; decreto ministeriale 19 gennaio 1993).


