Dalle scuole chiuse (ma solo per gli studenti) allo sport: cosa prevede il decreto
Il ministero dell’Istruzione ha precisato che le scuole chiuderanno nelle zone rosse, per il resto del Paese è prevista la sospensione dell’attività didattica. Il che significa che l’accesso alle scuole sarà consentito a docenti, dirigenti e personale Ata. Nelle zone rosse, invece, i cancelli resteranno chiusi per tutti
di Andrea Carli e Andrea Gagliardi
6' di lettura
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Emergenza Coronavirus, è ufficiale: lezioni sospese nelle scuole in tutta Italia da giovedì 5 marzo e fino a metà del mese. «Abbiamo deciso prudenzialmente di sospendere le attività didattiche fuori dalla zona rossa a partire da domani fino al 15 marzo», ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina nel pomeriggio, in occasione di una conferenza stampa a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La misura è contenuta in un Dpcm ad hoc che Conte ha firmato in serata.
Il ministero dell’Istruzione ha spiegato che la decisione presa dal governo in relazione all’istruzione, a favore della quale si è espresso il ministro della Salute Roberto Speranza per evitare il sovraccarico del sistema sanitario, revede la chiusura delle scuole nelle zone rosse e la «sospensione delle attività didattiche nel resto del Paese».
Scuole chiuse ma solo per gli studenti
Il chiarimento è sostanziale. «Sospensione» vuol dire infatti che gli studenti resteranno a casa in tutto il territorio nazionale, ma l’accesso alle scuole sarà consentito a docenti (su chiamata), dirigenti e personale Ata, ovvero il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di istituti e scuole.
Nel decreto del presidente del Consiglio si legge infatti che «limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia (articolo 2 del decreto legislativo 65/17) e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell'interno e della difesa».
Si punta su e-learning e didattica a distanza
«I dirigenti scolastici - si legge ancora nel provvedimento -, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità». Nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni.

