A seguito della crisi del 2008, gli interventi si sono concentrati sul fronte patrimoniale. Gli investimenti immobiliari sono oggi caratterizzati da un’elevata imposizione, aggravata dal crollo delle quotazioni e dall’incremento delle rendite grazie agli strumenti di cui il Fisco adesso dispone, che ha reso il rapporto tra valori catastali e di mercato ben lontano dal valore 1:3 in cui aliquote e base imponibili erano state originariamente concepite, per approssimarsi sovente all’unità. Da qui la depressione dei rendimenti (ergo dei valori), mitigati solo in parte dalla (indispensabile e purtroppo depotenziata) cedolare secca sulle locazioni. Né miglior sorte, in termini di total tax rate, spetta agli investimenti azionari. Margini per inasprimenti dunque non ve ne sono, essendo semmai necessaria un’inversione di tendenza.
In quarto luogo, occorre riflettere se sia giusto guardare solo ai redditi medio-bassi, quasi che in vetta si stia in paradiso. Quei pochi contribuenti che dichiarano redditi elevati, si ritrovano – quando non direttamente con i redditi falcidiati ex lege (pensioni c.d. d’oro, massimali retributivi, ecc.) – con aliquote effettive ben oltre il 50%, cui si aggiunge l’Irap ove dovuta e, per i lavoratori dipendenti, l’azzeramento delle detrazioni. Non è un bel segnale che questa manciata di contribuenti debba subire dal 2020 la progressiva riduzione, sino all’azzeramento, di quasi tutte le detrazioni al 19 per cento: se si “entra” in dichiarazione, progressività e personalità devono valere per tutti.
Infine, sul piano più strettamente giuridico, occorre interrogarsi se il problema dell’Irpef richieda scelte anche sul fronte della definizione legale di reddito e delle categorie su cui l’imposta si fonda. Dopo il radicale intervento del 1986 e quelli puntuali del 1997, il sistema pare in realtà aver assunto una solidità giuridica tale da non richiederne altri, salvo ripensare l’ormai anacronistica scissione dei redditi di natura finanziaria tra redditi di capitale e da capitale con le distorsioni sulla base imponibile che ne derivano.
In conclusione, una riforma dell’Irpef sconta la complessità di fondo derivante dal suo inserimento in un più ampio “sistema” comprensivo della redistribuzione mediante spesa pubblica; si deve confrontare con agevolazioni che spesso o non sono tali o trovano una giustificazione costituzionale; è inquinata da argomentazioni ideologiche; interviene su un assetto giuridico che non auspica stravolgimenti.
Non è allora tanto su una riforma dell’Irpef che occorre ragionare, quanto sui due problemi che maggiormente la interessano, vale a dire cuneo fiscale e famiglia: risorse, naturalmente, permettendo.