Diritti del contribuente

Intelligenza artificiale, uso con cautele e limiti per i giudici tributari

La delibera del Cpgt con le raccomandazioni per i magistrati delle Corti

di Alessandro Galimberti

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L’intelligenza artificiale come«supporto tecnico rilevante» ma mai sostitutivo dell’attività giurisdizionale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha deliberato le «raccomandazioni» per l’ingresso dell’Ai nel processo tributario, un documento che è la sintesi sostanziale tra la proposta Maiello, declinazione della delibera del Csm del dicembre scorso, e quella di Cosimo Ferri.

I rischi

Al netto dei numerosi riferimenti al quadro normativo unionale e nazionale, la delibera sottolinea la peculiarità del contenzioso fiscale, che per «elevata serialità e razionalizzazione dei flussi informativi» si presta a un principio di automazione da Ai, sollevando però al contempo «questioni sistemiche in ordine alla trasparenza dei processi algoritmici, alla gestione dei rischi di bias e di disallineamento, nonché alla prevenzione di forme di discriminazione indiretta e alla tutela dei diritti fondamentali». Da qui il rischio etico, giuridico e sociale che ne deriva «quali la discriminazione algoritmica, le minacce alla privacy e la questione della responsabilità per le decisioni autonome».

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Le precauzioni da adottare

Partendo proprio dalla legge 132/2025, secondo cui l’impiego di sistemi dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia è consentito esclusivamente quale supporto all’attività del magistrato, «esclusa qualsiasi forma di surrogazione decisionale automatizzata» e fermi sul principio che restano riservate al magistrato tutte le decisioni sostanziali (l’interpretazione e l’applicazione della legge; la valutazione dei fatti e delle prove; l’adozione dei provvedimenti finali), il Consiglio della presidente Carolina Lussana indica le precauzioni da adottare nelle aule delle Corti di giustizia.

Le «cautele operative» prevedono la sovranità dei dati e delle informazioni (mai accessibili a terzi non autorizzati); la protezione dei dati (mai inserire dati sensibili nell’Ai, e considerare anche il rischio di reidentificazione dei dati); ancora, la qualità dei dati (adeguati standard in termini di equità); la supervisione, e cioè ogni utilizzo dell’Ia deve essere supervisionato dall’utente per verificare il rispetto delle normative sui diritti fondamentali dell’uomo, sul trattamento dei dati, del copyright e della sicurezza, oltre che per verificare la correttezza e affidabilità dell’output; la sorveglianza umana (il giudice e il magistrato dovrà correggere eventuali risultati inattendibili, reinterpretarli o modificarli. Occorre sempre verificare di poter replicare autonomamente le conclusioni fornite dall’Ai). Infine la responsabilità individuale: il giudice e il magistrato tributario è tenuto all’utilizzo consapevole e conforme alla normativa degli strumenti Ai a partire dall’obbligo di informazione e partecipazione alla formazione che sarà erogata sul tema.

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