Statali, l’Inps chiude il rubinetto per l’anticipo del trattamento di fine servizio
L’istituto di previdenza: «a partire dal 25 aprile 2024» è stata «inibita la presentazione di nuove domande»
di Andrea Carli
4' di lettura
I punti chiave
- «Le risorse destinate nel Bilancio di previsione dell’istituto per il 2024 sono in via di esaurimento»
- Dal 25 aprile stop alla presentazione di nuove domande
- In attesa di istruzioni le sedi non devono procedere al mancato accoglimento delle pratiche non elaborate
- I precedenti, la Consulta: «Accelerare il pagamento della liquidazione ai dipendenti statali»
- Il Civ Inps: troppi ritardi sull’erogazione di Tfr e Tfs
- Tfs statali, no della Ragioneria all’anticipo: costa troppo e c’è il rischio contenziosi
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L’Inps chiude il rubinetto per l’anticipo del trattamento di fine servizio agli statali. Dal 25 aprile 2024 stop alla presentazione di nuove domande, «fino a nuova comunicazione». Motivo? Le risorse sono in via di esaurimento: «Sulla base delle stime effettuate sono in via di esaurimento» le risorse finanziarie destinate nel Bilancio di previsione dell’Inps all’anticipazione ordinaria del Tfs/Tfr per l’anno 2024 istituita nel 2022 in favore degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. A delineare la situazione è stato l’ente di previdenza in un messaggio (1628 del 25 aprile 2024). Nello stesso documento l’Inps ha chiarito che «a partire dal 25 aprile 2024» è stata «inibita la presentazione di nuove domande».
Per trattamento di fine servizio ( Tfs ) si intende l’indennità che viene corrisposta ai dipendenti pubblici alla chiusura del rapporto lavorativo nella circostanza in cui la loro assunzione sia avvenuta prima della data del 1º gennaio 2001. Successivamente ai nuovi dipendenti è stato attribuito il Tfr. Il calcolo del Tfs è effettuato in base all’ultima retribuzione percepita nella sua integrità. Per il Tfr, invece, non ci sono connessioni di alcun tipo con la retribuzione in essere, quando viene concluso il rapporto lavorativo. In riferimento ai tempi di erogazione del Tfs dei dipendenti pubblici, i termini variano da 105 giorni a 24 mesi, in rapporto a quelle che sono le cause effettive del rapporto di cessazione del lavoro.
«Le risorse destinate nel Bilancio di previsione dell’istituto per il 2024 sono in via di esaurimento»
«Con riferimento alla prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 219 del 9 novembre 2022 - si legge nel documento dell’Inps -, si comunica che le risorse finanziarie a essa destinate nel Bilancio di previsione dell’INPS per l’anno 2024 sono, sulla base delle stime effettuate, in via di esaurimento».
Dal 25 aprile stop alla presentazione di nuove domande
«A tale riguardo - continua l’ente di previdenza - , poiché il Regolamento relativo alla prestazione in oggetto, approvato con la citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 219 del 2022, prevede, all’articolo 1, comma 3, che l’erogazione dell’anticipazione ordinaria del TFS/TFR avvenga “nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate annualmente nel bilancio dell’INPS”, si comunica che a partire dal 25 aprile 2024 è inibita la presentazione di nuove domande».
In attesa di istruzioni le sedi non devono procedere al mancato accoglimento delle pratiche non elaborate
«Si rappresenta, altresì, che a decorrere dal 26 aprile 2024 e fino a nuova comunicazione, non è possibile per gli uffici credito delle Sedi/Poli territoriali e nazionali elaborare e trasmettere le bozze di proposta di cessione agli utenti. Conseguentemente è inibita, nella procedura “Anticipazioni Credito”, la funzionalità che consente l’invio all’utente della citata bozza di proposta. Le domande, per le quali la proposta di cessione pervenuta dall’utente abbia superato la verifica di capienza, devono essere esitate con le consuete modalità. In merito alla gestione delle pratiche non elaborate - conclude l’Inps -, le Sedi/Poli territoriali e nazionali non devono procedere al mancato accoglimento delle stesse, in attese di ulteriori istruzioni operative».






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