Infermieri e altre professioni: confermata la guida dei reparti
Le attività della Struttura complessa non richiedono competenze mediche di carattere gestionale e organizzativo
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Gli incarichi di struttura complessa non sono riservati ai soli dirigenti medici, ma possono essere conferiti anche ai dirigenti delle professioni sanitarie (infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica), con il solo limite della specializzazione richiesta dall’incarico. In caso contrario si violerebbe l’articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), che disciplina in modo “unitario” la dirigenza medica e la dirigenza delle professioni sanitarie.
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La sentenza
In questi termini il Tar Lombardia- Brescia (sentenza n. 1174 del 2026) ha respinto il ricorso promosso dalla Federazione nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e dagli Ordini provinciali dei medici lombardi contro la delibera con cui l’Agenzia di Tutela della Salute- Ats aveva indetto una procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di dirigente della Struttura Complessa “Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente”. Procedura alla quale erano stati ammessi “i dirigenti medici nella disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica e i dirigenti delle professioni sanitarie”.
Le motivazioni dei ricorrenti
I ricorrenti avevano sostenuto che:
- i dirigenti delle professioni sanitarie sarebbero “privi delle competenze tecnico – scientifiche richieste per svolgere adeguatamente l’incarico”;
- l’ articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario) non menziona gli esercenti le professioni sanitarie;







