Tar Brescia

Infermieri e altre professioni: confermata la guida dei reparti

Le attività della Struttura complessa non richiedono competenze mediche di carattere gestionale e organizzativo

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Gli incarichi di struttura complessa non sono riservati ai soli dirigenti medici, ma possono essere conferiti anche ai dirigenti delle professioni sanitarie (infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica), con il solo limite della specializzazione richiesta dall’incarico. In caso contrario si violerebbe l’articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), che disciplina in modo “unitario” la dirigenza medica e la dirigenza delle professioni sanitarie.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

La sentenza

In questi termini il Tar Lombardia- Brescia (sentenza n. 1174 del 2026) ha respinto il ricorso promosso dalla Federazione nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e dagli Ordini provinciali dei medici lombardi contro la delibera con cui l’Agenzia di Tutela della Salute- Ats aveva indetto una procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di dirigente della Struttura Complessa “Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente”. Procedura alla quale erano stati ammessi “i dirigenti medici nella disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica e i dirigenti delle professioni sanitarie”.

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Le motivazioni dei ricorrenti

I ricorrenti avevano sostenuto che:

- i dirigenti delle professioni sanitarie sarebbero “privi delle competenze tecnico – scientifiche richieste per svolgere adeguatamente l’incarico”;

- l’ articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario) non menziona gli esercenti le professioni sanitarie;

- la delibera dell’ Ats sarebbe stata illegittima per “disparità di trattamento” perché richiedeva anzianità differenti: 7 o 10 anni per i dirigenti medici, contro i 5 anni per i dirigenti delle professioni sanitarie.

Competenze gestionali e organizzative

Tesi che non ha colto nel segno. Il Tar, da un lato, ha affermato che le attività della Struttura complessa (“Prevenzione, vigilanza e programmazione”) non richiedono competenze mediche, ma competenze di carattere gestionale ed organizzativo che possono far capo anche a dirigenti delle professioni sanitarie. Dall’altro, ha rilevato che l’articolo 4 del d.P.R. n.484 del 1997 è antecedente all’istituzione della dirigenza delle professioni sanitarie e pertanto implicitamente abrogato “per incompatibilità, nella parte in cui mantiene una riserva anacronistica a favore dei dirigenti medici”.

Il Tar ha ritenuto altrettanto priva di pregio la censura relativa alla presunta disparità di trattamento. Il Collegio ha evidenziato che il medico dipendente del Ssn è automaticamente inquadrato nella qualifica dirigenziale, mentre per l’accesso alla dirigenza delle professioni sanitarie, oltre alla laurea magistrale e all’iscrizione all’albo, è necessario aver maturato un’anzianità di servizio di cinque anni nella professionalità oggetto di concorso presso enti del Ssn o altre pubbliche amministrazioni.

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