Infermieri, la Cassazione “blinda” il diritto dei turnisti al buono pasto
Beneficio riconosciuto al personale sanitario “turnista” che presta servizio per oltre 6 ore
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Il personale sanitario turnista che presta servizio per oltre sei ore ha diritto al buono pasto. Una diversa soluzione contrasterebbe con l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (“Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto”) e con l’articolo 29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità del 20 settembre 2001 (”Il diritto alla mensa spetta a tutti i dipendenti”).
Chiedilo al Sole
Lo ha stabilito la Cassazione (ordinanza n. 24866 del 2026) che ha respinto il ricorso contro la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma aveva riconosciuto il diritto di un infermiere turnista di un’azienda ospedaliera a percepire i buoni pasto per aver effettuato turni superiori a sei ore. Diritto che, secondo il regolamento aziendale, sarebbe spettato «solo in caso di prestazione protrattasi per otto ore».
La pronuncia della Cassazione
Nel ricorso contro la sentenza della Corte territoriale l’Azienda sanitaria, da un lato, aveva evidenziato che i contratti collettivi di lavoro possono stabilire una durata della pausa inferiore a quella standard (fissando il minimo inderogabile a dieci minuti stabilito per legge) per garantire la continuità del servizio. Dall’altro, aveva evocato l’ articolo 27, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 («Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti e della eventuale consumazione del pasto») mettendo in luce che « per il turno notturno era già prevista una indennità volta a compensare anche la normale assenza, in detto turno, del servizio di somministrazione dei pasti».
Orientamento confermato
Tesi che non ha colto nel segno. La Suprema Corte ha confermato l’orientamento secondo cui il diritto alla fruizione del buono pasto:
- costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cassazione, sentenza 1° marzo 2021, n. 5547);







