Contratti e tutele

Infermieri, la Cassazione “blinda” il diritto dei turnisti al buono pasto

Beneficio riconosciuto al personale sanitario “turnista” che presta servizio per oltre 6 ore

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Il personale sanitario turnista che presta servizio per oltre sei ore ha diritto al buono pasto. Una diversa soluzione contrasterebbe con l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (“Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto”) e con l’articolo 29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità del 20 settembre 2001 (”Il diritto alla mensa spetta a tutti i dipendenti”).

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Lo ha stabilito la Cassazione (ordinanza n. 24866 del 2026) che ha respinto il ricorso contro la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma aveva riconosciuto il diritto di un infermiere turnista di un’azienda ospedaliera a percepire i buoni pasto per aver effettuato turni superiori a sei ore. Diritto che, secondo il regolamento aziendale, sarebbe spettato «solo in caso di prestazione protrattasi per otto ore».

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La pronuncia della Cassazione

Nel ricorso contro la sentenza della Corte territoriale l’Azienda sanitaria, da un lato, aveva evidenziato che i contratti collettivi di lavoro possono stabilire una durata della pausa inferiore a quella standard (fissando il minimo inderogabile a dieci minuti stabilito per legge) per garantire la continuità del servizio. Dall’altro, aveva evocato l’ articolo 27, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 («Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti e della eventuale consumazione del pasto») mettendo in luce che « per il turno notturno era già prevista una indennità volta a compensare anche la normale assenza, in detto turno, del servizio di somministrazione dei pasti».

Orientamento confermato

Tesi che non ha colto nel segno. La Suprema Corte ha confermato l’orientamento secondo cui il diritto alla fruizione del buono pasto:

- costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cassazione, sentenza 1° marzo 2021, n. 5547);

- spetta ai lavoratori che osservano un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, indipendentemente dalla natura turnista o meno dell’orario lavorativo, e dalla possibilità di effettuare la pausa pranzo ( Cassazione, ordinanza 17 settembre 2025, n. 25525).

Da qui la decisione in narrativa: «Non può essere condivisa (…) l’affermazione per cui l’indennità specifica di cui godono i dipendenti in turno notturno sia funzionale a compensare (…) la normale assenza, nel periodo notturno, della disponibilità di servizi ordinariamente apprestati in ambito diurno, tra i quali quello di somministrazione dei pasti (…). Né rileva che i lavoratori siano infermieri turnisti, poiché l’esistenza di un obbligo datoriale di assicurare ai lavoratori certe pause, non significa di certo che ciò renda inevitabile che tutti quei lavoratori abbandonino contestualmente il servizio (…) lasciando i malati privi di assistenza».

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