Misure di tutela

Indagini del Fisco, accesso ai conti bancari più difficile

Per la Cassazione il giudice deve verificare l’autorizzazione all’accesso: se manca o è parziale i dati non sono più utilizzabili

di Giovanni Negri

 FOTOGRAMMA

3' di lettura

English Version

3' di lettura

English Version

Cambio di passo della Cassazione sugli accertamenti tributari fondati su indagini bancarie. Con due distinte ordinanze della Sezione tributaria, infatti, la 19956 e la 19960, la Corte chiarisce che l’autorizzazione allo svolgimento delle investigazioni bancarie non può essere considerata solo un atto amministrativo, sottratto a una forma di controllo sui contenuti, se legittima l’ingerenza in una categoria di dati, come quelli bancari, che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza recente ritengono equivalenti a quelli più privati e suscettibili della massima tutela. Così sull’autorizzazione la Cassazione esige «un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente».

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Servono garanzie

Quali però le conseguenze in caso di autorizzazione carente in maniera significativa? La Cassazione, nel principio di diritto, è chiara: «ne consegue che, ove l’autorizzazione a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa».

Loading...

In discussione allora non c’è tanto la possibilità per il Fisco di accedere ai dati bancari, sul punto si è espressa in senso favorevole la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 260 del 2000), ma se l’esercizio di questo potere si accompagna a garanzie sufficienti, tali da renderlo coerente con i canoni di legalità, di delimitazione e controllabilità dell’ingerenza.

Infatti le informazioni che le autorità fiscali ottengono dalla documentazione degli istituti di credito costituiscono senza dubbio dati personali, anche se riguardano attività di natura professionale o imprenditoriale. In questo la Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto modo di sottolineare come i dettagli del reddito imponibile da lavoro e da capitale, come pure quelli del patrimonio netto imponibile, riguardano la vita privata dei contribuenti. In definitiva, la consultazione del conto bancario di un individuo rappresenta una forma di intrusione nel suo diritto al rispetto della vita privata e può essere giustificato solo in presenza di una serie di garanzie.

L’impostazione europea

Il nuovo quadro delineato in sede europea impone dunque alla Cassazione un adeguamento: se infatti è vero che l’autorizzazione alle indagini bancarie deve essere qualificata come atto preparatorio e organizzativo interno ai rapporti tra uffici, non assimilabile a un provvedimento impositivo, tuttavia, viste le conseguenze, questa deve essere cronologicamente antecedente alla richiesta di accesso al conto bancario e poi controllabile in termini di presupposti, oggetto e limiti.

Cruciale la possibilità di intervento del giudice. La Cassazione ricorda infatti, anche in questo caso valorizzando la prospettiva europea, che la facoltà per un determinato soggetto di agire in giudizio per fare constatare la violazione dei diritti riconosciuti assicura una tutela giurisdizionale effettiva. A condizione, però, che l’autorità giudiziaria chiamata in causa disponga della possibilità esercitare il proprio controllo sull’atto, «il che esige che quell’atto o quella misura presentino un contenuto idoneo a renderne verificabili i presupposti, l’oggetto e i limiti».

Il titolo autorizzativo

Non si tratta, avvertono le ordinanze, di affermare un’indiscriminata ricaduta di ogni irregolarità sull’atto impositivo, ma di riconoscere che, nella materia oggetto di esame, la mancanza o l’inadeguatezza del necessario titolo autorizzativo compromette la verifica sin dalle fondamenta. L’irregolarità si inserisce infatti «nella fase preliminare dell’atto impositivo, per cui necessariamente si riverbera sull’atto che la conclude determinando, come conseguenza, l’inutilizzabilità delle risultanze acquisite».

Le criticità dell’autorizzazione, conclude la Cassazione, secondo una valutazione che deve essere fatta caso per caso, si risolve in un’invalidità dell’avviso di accertamento, non necessariamente totale e che deve essere fatta valere tempestivamente dal contribuente. Dove il richiamo è al recente intervento, datato 2023, che ha introdotto nella legge 212 del 2000 l’annullabilità, la nullità e l’irregolarità degli atti dell’amministrazione finanziaria.

Riproduzione riservata ©
Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti