Incidente con fauna selvatica, spetta al guidatore provare la condotta diligente
È responsabilità del conducente dimostrare che il comportamento dell’animale sia stato causa del sinistro. Solo così scatta il risarcimento regionale
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I punti chiave
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In caso di sinistro con la fauna selvatica, è responsabilità del guidatore dimostrare che il comportamento dell’animale sia stato effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’incidente. Lo stabilisce la terza sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza 16888/2026 pubblicata il 29 maggio 2026.
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La vicenda
Il caso era quello del conducente di un motoveicolo che, mentre percorreva una strada statale nelle Marche, si era scontrato con un capriolo che aveva attraversato la carreggiata. Il giudice di pace di Macerata, dopo aver accolto la domanda del guidatore, aveva condannato la Regione a un risarcimento di 2.250 euro oltre interessi e spese.
L’amministrazione aveva presentato ricorso alla Suprema Corte per tre motivi. L’articolo 2052 del Codice civile non sarebbe stato applicabile al caso di specie, meglio descritto dall’articolo 2043 del Codice: sarebbe quindi stato necessario accertare in concreto un comportamento colposo della Regione stessa, per altro non proprietaria né utilizzatrice degli animali selvatici. La Corte, però, rigetta il motivo: i danni causati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito proprio dall’articolo 2052 del Codice civile. A rilevare, infatti, non è il dovere di custodia ma la proprietà o l’utilizzazione dell’animale e, infine, le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidata alla cura e alla gestione dei soggetti pubblici.
La posizione della Cassazione
Nonostante ciò, però, la Cassazione accoglie le altre due motivazioni di ricorso delle Marche, secondo cui spetterebbe al conducente dimostrare di aver tenuto un contegno diligente. Inoltre, secondo la Regione sarebbe stato erroneo non applicare la presunzione di colpa gravante sul conducente al veicolo coinvolto nel sinistro. E infatti, si legge nelle motivazioni, in caso di danni causati da animali, in incidenti che vedano coinvolti un veicolo senza guida di rotaie, chi agisce in giudizio deve fornire prova della esatta e dinamica dell’incidente.
«In mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale», conclude la Corte.







