Imu, per i concordati sconto statale del 25% abbinato all’aliquota ridotta
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Per i contratti a canone concordato, la legge Imu prevede la riduzione dell’imposta del 25% (articolo 1, comma 760, legge 160/2019). È una riduzione che spetta ope legis, sulla quale dunque il Comune non ha potere di intervento. L’abbattimento – valido ovviamente anche per l’acconto del prossimo 16 giugno – si applica sull’aliquota «stabilita dal Comune», anche se si tratta di una aliquota ridotta.
Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu prevedono che, ai fini della riduzione del 25%, non occorre presentare la denuncia annuale, poiché si tratta di un dato nella conoscibilità dei Comuni, attraverso l’anagrafe tributaria. Infatti, la regola è che non bisogna dichiarare ciò che è nella disponibilità del patrimonio informativo degli enti locali. A tale scopo, le istruzioni al modello ministeriale indicano i casi in cui l’obbligo sussiste e tra questi non rientra, per l’appunto, l’ipotesi dell’unità concessa in locazione a canone concordato. Ricordiamo che in base al Dm 16 gennaio 2017, per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali in generale, il contratto a canone concordato deve essere asseverato da una delle organizzazioni sindacali degli inquilini o dei proprietari che hanno sottoscritto l’accordo territoriale di riferimento, se il contratto è stato stipulato senza l’assistenza di una di esse.
Se il contratto rispetta le regole di legge e degli accordi territoriali, nessuna ulteriore condizione può essere apposta dal Comune, al fine dell’applicazione della riduzione del 25%, quale ad esempio la sussistenza dei requisiti soggettivi dell’abitazione principale in capo all’inquilino. La situazione può cambiare qualora l’ente locale abbia deliberato una specifica aliquota ridotta condizionandola al possesso di certi requisiti. In tal caso è in linea di principio ammissibile che l’amministrazione subordini l’applicazione dell’aliquota agevolata all’esecuzione di determinati adempimenti, quale la presentazione di una specifica denuncia contenente l’indicazione delle notizie necessarie a verificare la spettanza del diritto. Resta inteso che la riduzione del 25% si pone a valle della delibera sull’aliquota: perciò, laddove il contribuente abbia maturato il diritto all’aliquota scontata, l’abbattimento del 25% sarà calcolato su quest’ultima. Su questo tema si innesta però l’orientamento della Corte di cassazione, riaffermato nell’ordinanza 26921/2025, in materia di aree edificabili, secondo cui, anche nell’ipotesi di agevolazioni concesse a livello locale, il Comune non può subordinarne l’applicazione alla presentazione della denuncia, ogniqualvolta l’ente sia in possesso delle informazioni richieste. Questo vale, con ogni evidenza, anche nell’ipotesi delle aliquote ridotte adottate per il canone concordato.
Qualora il contribuente non abbia diritto alla “scontistica” locale ma abbia ugualmente perfezionato una locazione a canone concordato, allora, e solo allora, l’abbattimento del 25% sarà liquidato sull’aliquota ordinaria.







