Imprese sanzionate per deep fake e omessa vigilanza sull’Ia
Dallo schema di decreto legislativo approvato dal Cdm, consentita l’identificazione biometrica per latitanti e indagati
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I punti chiave
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L’intelligenza artificiale debutta anche nel decreto 231. Nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, in quota ministeri dell’Interno e della Giustizia, viene introdotto un nuovo reato per sanzionare l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale. Delitto punito con il carcere da due a otto anni e ancorato al pericolo concreto, al dolo e alla colpa grave: si è voluto evitare di colpire l’errore operativo o lo scostamento tecnico.
Le sanzioni alle imprese
A venire responsabilizzate sono però anche le imprese, visto che per la medesima condotta a venire punita è anche la colpa di organizzazione, con una sanzione da 600 a 1.000 quote; di più, nel decreto 231 viene inserito anche il reato introdotto l’anno scorso dalla legge sull’intelligenza artificiale, la 132 del 2025: così scatta la sanzione da 200 a 700 quote, per i casi di deep fake, l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.
L’identificazione di latitanti e indagati
Declinato poi con una serie di modifiche al Codice di procedura penale l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione di indagati e di latitanti. Quando si procede per un nutrito catalogo di reati, identificato da Regolamento europeo (Ia Act), tra i quali le condotte di competenza della Procura europea oltre ad altri come il traffico di stupefacenti, l’omicidio, il sequestro di persona, la pedopornografia, può essere autorizzato l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale della persona indagata.
Nella caccia ai latitanti può ugualmente essere autorizzata la localizzazione della persona ricercata attraverso identificazione biometrica con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale, procedendo al confronto dei suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati di riferimento. Con le stesse modalità si potrà procedere la ricerca mirata, nell’ambito di un procedimento penale, di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani.
La procedura
Nella procedura ordinaria è il pm a chiedere l’autorizzazione al gip, che nel decreto motivato, con cui concede il via libera, deve delimitare l’area geografica di applicazione, indicare le persone specificamente ricercate e determinare il tempo strettamente necessario, che non può in ogni caso superare i quindici giorni, prorogabili dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, per periodi successivi di quindici giorni, se sono ancora attuali le condizioni.








