Fisco & Risparmi

Imposta sui dividendi, ecco come presentare le istanze di rimborso all’Agenzia delle Entrate

Ciascuna istanza può essere presentata con riferimento ad un arco temporale massimo relativo ai quattro anni precedenti

di Gianfranco Ursino

2' di lettura

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Le pronunce giurisprudenziali delle Corti di Giustizia Tributarie di Verona (n.423/2023) e di Siena (n.68/2024) hanno aperto le porte alla presentazione di istanze di rimborso all’Agenzia delle Entrate, per tutti i dividendi e le cedole percepiti dagli investitori che abbiano subito una doppia imposizione dei dividendi o degli interessi: una prima imposizione all’estero tramite l’applicazione della ritenuta nel Paese straniero ed una successiva in Italia tramite ritenuta a titolo d’imposta e/o imposta sostitutiva.

«Le istanze di rimborso all’Agenzia delle Entrate - spiega Riccardo Di Stefano, associate partner di Kpmg Private Italia - sulla base della nostra esperienza si concludono con un diniego tacito da parte delle Entrate, ma sono il punto di partenza per poter avviare la successiva fase di contenzioso presso le Corti di Giustizia Tributaria. Solo a seguito del diniego e in ogni caso della decorrenza dei termini utili entro i quali le Entrate potrebbero fornire una risposta - dopo 90 giorni la mancata risposta rappresenta un silenzio diniego - sarà possibile partire con il ricorso in Cgt al fine di potersi vedere riconosciuto il rimborso dovuto, che, visto il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale, dovrebbe concludersi con il coinvolgimento delle Corti di merito».

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Ciascuna istanza può essere presentata con riferimento ad un arco temporale massimo relativo ai quattro anni precedenti. «Dopo la presentazione della prima istanza che legittima la richiesta di rimborso sui dividendi e/o cedole - prosegue Di Stefano -, sarà possibile procedere alla richiesta di rimborso con riferimento a ogni singolo anno. L’elemento fondamentale che legittima la richiesta di rimborso è rappresentato dalla definitività dell’imposta versata all’estero, ossia la prova evidente che la ritenuta estera sia stata effettivamente operata, come ad esempio la dichiarazione della banca estera che certifichi la ritenuta operata ovvero un documento rilasciato dall’Amministrazione fiscale estera che certifichi le imposte versate». Il reperimento di tale documentazione potrebbe rappresentare la fase più delicata del procedimento.

Il rimborso può essere richiesto sia dai contribuenti in regime dichiarativo (anche con detenzione diretta di partecipazioni estere) sia dai contribuenti in regime di risparmio amministrato con conto deposito titoli presso un intermediario italiano. «Al fine di prevenire eventuali richieste di approfondimento successivo da parte dell’Agenzia delle Entrate - aggiunge Di Stefano -, in ottica procedurale sarà inoltre opportuno ricostruire il dato reddituale dichiarato e l’indicazione degli elementi reddituali per il quale si procederà a richiedere rimborso».

Per quanto riguarda invece la richiesta di rimborso al Fisco estero, è possibile presentare l’istanza a condizione che sia vigente una Convenzione contro le doppie Imposizioni tra l’Italia e il Paese fonte del dividendo (gli accordi in essere sono 100) e sia stata applicata una ritenuta locale dello Stato estero superiore rispetto a quella prevista dalla convenzione stessa.

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  • Gianfranco Ursino

    Gianfranco UrsinoResponsabile Plus24

    Luogo: Milano

    Argomenti: Fondi comuni, Etf, Assicurazioni, Conti correnti, Conti deposito, Mutui, Polizze fideiussorie, Anatocismo, Usura, Risparmio postale, Libretti Coop, Banche, Borsa, Consob, Banca d’Italia, Abf, Acf, Oam, Ocf, Consulenza finanziaria, Fondi pensione, Casse di previdenza, Fintech

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