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Brasile, rally al test elettorale
All’appuntamento col voto il Paese si presenta forte di un’economia in crescita e forti rialzi per azionario e valuta. E ora?
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Dal 12 agosto scatta l’operatività del regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr): molte delle sue disposizioni divengono applicabili e si introduce un quadro normativo comune per tutti gli Stati membri.
«È però fondamentale chiarire che non entrano in vigore contemporaneamente tutte le prescrizioni previste: molti requisiti relativi al riuso, al contenuto di materiale riciclato e alla riciclabilità degli imballaggi scatteranno progressivamente negli anni successivi», spiega Simona Fontana, direttrice generale di Conai, il consorzio nazionale imballaggi.
«Le prime novità operative riguardano soprattutto gli obblighi documentali. I fabbricanti dovranno predisporre la Dichiarazione di conformità per gli imballaggi immessi sul mercato europeo, attestando il rispetto dei requisiti già applicabili, tra cui i limiti sui metalli pesanti per tutti gli imballaggi, quelli sui Pfas per gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti e, nel caso degli imballaggi riutilizzabili, la conformità ai requisiti di progettazione per il riutilizzo», racconta Fontana.
«Un’altra novità significativa - continua - riguarda la stessa definizione di imballaggio. Dal 12 agosto, ad esempio, capsule e cialde per caffè o tè, così come alcune bustine per bevande, vengono considerate tali. Questo comporta conseguenze sia sotto il profilo della responsabilità estesa del produttore sia nella gestione del fine vita e dell’informazione ai consumatori per il corretto conferimento nella raccolta differenziata».
Di fronte a un’impostazione che ripensa l’approccio al rifiuto di imballaggio, considerato nell’intero ciclo di vita (non più solo alla fine), con un rafforzamento dell’ecodesign, per la filiera non mancano le difficoltà, a partire da quelle normative. «Per le imprese - sottolinea Fontana -, una delle sfide più urgenti è interpretativa. Il regolamento, infatti, introduce da subito nuove definizioni degli operatori economici (fabbricante, importatore, distributore e fornitore) che richiedono alle aziende una valutazione puntuale del proprio ruolo nella filiera, cui conseguono responsabilità diverse anche di tipo informativo o documentale. In molti casi non esiste una risposta automatica, ma è necessaria un’analisi caso per caso».