Illegittime le trascrizioni dei figli di coppie di donne, ora la parola al legislatore
Accolto il ricorso della procura contro i decreti del Tribunale di Milano che a giugno scorso aveva aperto alla trascrizione. Per la Corte d’appello la sola madre è quella biologica
di Patrizia Maciocchi
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Solo la madre biologica può essere riconosciuta come madre. È questa la conclusione raggiunta dalla Corte d’appello di Milano che ha accolto l’appello della procura, guidata da Marcello Viola, e ha dichiarato “ammissibile il reclamo” che riguarda le trascrizioni di figli di tre coppie con due madri.
I decreti del tribunale
Il caso delle trascrizioni dei riconoscimenti dei figli delle coppie omogenitoriali era tornato davanti ai giudici di Milano, per le udienze in appello, il 23 gennaio, dopo il ricorso della Procura milanese contro i decreti del Tribunale che, il 23 giugno scorso, hanno di fatto ritenuto valide le trascrizioni relative ai bimbi di tre coppie di donne, nati con procreazione assistita effettuata all’estero. Nel caso di una coppia composta da due uomini il tribunale di Milano aveva annullato la trascrizione dell’atto di nascita del genitore di intenzione del bambino nato con la maternità surrogata, perché avvenuta in violazione della normativa vigente. Diversa era stata la decisione nel caso di una coppia composta da due donne. In tal caso, per i giudici meneghini, i riconoscimenti all’anagrafe dei figli nati con procreazione assistita, devono restare validi, e non possono essere cancellati dai giudici, ma semmai tramite una procedura riservata a pochi soggetti legittimati, tra i quali non ci sono i pm.
L’assenza di una norma sul riconoscimento
Una tesi che la Corte d’Appello di Milano smonta con tre decreti. «Nel nostro ordinamento - scrivono i giudici territoriali - non esiste una norma che preveda la possibilità per il genitore d’intenzione di far annotare nell’atto di nascita il riconoscimento del minore nato in Italia» con fecondazione assistita all’estero e non è «ammessa la formazione di un atto di nascita indicante quali genitori due persone dello stesso sesso». La Corte d’Appello, accogliendo il ricorso dei pm, ordina «all’ufficiale di Stato civile» la rettifica degli atti di nascita dei figli di tre coppie di donne, che avevano iscritto la «doppia maternità dei bambini», ossia i nomi di entrambe le donne. A sostegno della propria decisione i giudici di secondo grado, in 15 pagine di provvedimento, citano la giurisprudenza della Cassazione, ma anche della Corte Costituzionale.
Il legislatore
Ad avviso della Corte d’Appello, a questo punto, la palla dovrebbe passare al legislatore. «La corte riconosce che la materia di cui si tratta richiede l’intervento del Legislatore, unico soggetto capace di operare un articolato disegno normativo idoneo a declinare in modo corretto i diritti dei soggetti coinvolti nella vicenda procreativa umana medicalmente assistita, realizzando il bilanciamento di diritti di rango costituzionale che non devono venire a trovarsi in conflitto tra loro, ivi inclusi quelli del nascituro, soggetto capace di diritti, nel suo essere e nel suo divenire».
L’ipotesi separazione della coppia omosessuale
Dalla Corte territoriale anche l’avvertenza al legislatore di tenere conto che anche le coppie omosessuali si dividono. Se, infatti, percorrerà la strada del riconoscimento giuridico anche dei genitori non biologici dei figli delle coppie omogenitoriali, il legislatore dovrà valutare «se attribuire carattere di irrevocabilità alla scelta genitoriale della coppia omosessuale, poiché è di immediata evidenza che essa non può restare travolta dalla sopraggiunta fine della relazione affettiva tra i partner». I giudici scrivono che «nel recente passato» hanno dovuto anche decidere su ricorsi «diretti ad ottenere la cancellazione della genitorialità (sociale)» quando le coppie omogenitoriali si sono divise. Gli interessi dei minori nelle coppie omosessuali, spiegano ancora i giudici in più passaggi, potranno trovare un effettivo riconoscimento, comunque, «solo all'interno di un percorso legislativo». Si parla, infatti, di «inderogabile competenza del Legislatore». Al momento, stando all’ordinamento italiano e alla giurisprudenza citata, l’unica strada per il genitore “intenzionale”, ossia non biologico, è quella della “adozione in casi particolari”. Una soluzione che «rende coerente il vissuto reale - scrive la Corte - con la forma giuridica che la descrive».








