Corte d’Appello di Milano

Illegittime le trascrizioni dei figli di coppie di donne, ora la parola al legislatore

Accolto il ricorso della procura contro i decreti del Tribunale di Milano che a giugno scorso aveva aperto alla trascrizione. Per la Corte d’appello la sola madre è quella biologica

di Patrizia Maciocchi

Reuters/Alamy Stock Photo

5' di lettura

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Solo la madre biologica può essere riconosciuta come madre. È questa la conclusione raggiunta dalla Corte d’appello di Milano che ha accolto l’appello della procura, guidata da Marcello Viola, e ha dichiarato “ammissibile il reclamo” che riguarda le trascrizioni di figli di tre coppie con due madri.

I decreti del tribunale

Il caso delle trascrizioni dei riconoscimenti dei figli delle coppie omogenitoriali era tornato davanti ai giudici di Milano, per le udienze in appello, il 23 gennaio, dopo il ricorso della Procura milanese contro i decreti del Tribunale che, il 23 giugno scorso, hanno di fatto ritenuto valide le trascrizioni relative ai bimbi di tre coppie di donne, nati con procreazione assistita effettuata all’estero. Nel caso di una coppia composta da due uomini il tribunale di Milano aveva annullato la trascrizione dell’atto di nascita del genitore di intenzione del bambino nato con la maternità surrogata, perché avvenuta in violazione della normativa vigente. Diversa era stata la decisione nel caso di una coppia composta da due donne. In tal caso, per i giudici meneghini, i riconoscimenti all’anagrafe dei figli nati con procreazione assistita, devono restare validi, e non possono essere cancellati dai giudici, ma semmai tramite una procedura riservata a pochi soggetti legittimati, tra i quali non ci sono i pm.

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L’assenza di una norma sul riconoscimento

Una tesi che la Corte d’Appello di Milano smonta con tre decreti. «Nel nostro ordinamento - scrivono i giudici territoriali - non esiste una norma che preveda la possibilità per il genitore d’intenzione di far annotare nell’atto di nascita il riconoscimento del minore nato in Italia» con fecondazione assistita all’estero e non è «ammessa la formazione di un atto di nascita indicante quali genitori due persone dello stesso sesso». La Corte d’Appello, accogliendo il ricorso dei pm, ordina «all’ufficiale di Stato civile» la rettifica degli atti di nascita dei figli di tre coppie di donne, che avevano iscritto la «doppia maternità dei bambini», ossia i nomi di entrambe le donne. A sostegno della propria decisione i giudici di secondo grado, in 15 pagine di provvedimento, citano la giurisprudenza della Cassazione, ma anche della Corte Costituzionale.

Il legislatore

Ad avviso della Corte d’Appello, a questo punto, la palla dovrebbe passare al legislatore. «La corte riconosce che la materia di cui si tratta richiede l’intervento del Legislatore, unico soggetto capace di operare un articolato disegno normativo idoneo a declinare in modo corretto i diritti dei soggetti coinvolti nella vicenda procreativa umana medicalmente assistita, realizzando il bilanciamento di diritti di rango costituzionale che non devono venire a trovarsi in conflitto tra loro, ivi inclusi quelli del nascituro, soggetto capace di diritti, nel suo essere e nel suo divenire».

L’ipotesi separazione della coppia omosessuale

Dalla Corte territoriale anche l’avvertenza al legislatore di tenere conto che anche le coppie omosessuali si dividono. Se, infatti, percorrerà la strada del riconoscimento giuridico anche dei genitori non biologici dei figli delle coppie omogenitoriali, il legislatore dovrà valutare «se attribuire carattere di irrevocabilità alla scelta genitoriale della coppia omosessuale, poiché è di immediata evidenza che essa non può restare travolta dalla sopraggiunta fine della relazione affettiva tra i partner». I giudici scrivono che «nel recente passato» hanno dovuto anche decidere su ricorsi «diretti ad ottenere la cancellazione della genitorialità (sociale)» quando le coppie omogenitoriali si sono divise. Gli interessi dei minori nelle coppie omosessuali, spiegano ancora i giudici in più passaggi, potranno trovare un effettivo riconoscimento, comunque, «solo all'interno di un percorso legislativo». Si parla, infatti, di «inderogabile competenza del Legislatore». Al momento, stando all’ordinamento italiano e alla giurisprudenza citata, l’unica strada per il genitore “intenzionale”, ossia non biologico, è quella della “adozione in casi particolari”. Una soluzione che «rende coerente il vissuto reale - scrive la Corte - con la forma giuridica che la descrive».

I due padri

Il Tribunale di Milano, che a giugno aveva detto si alla trascrizione della madre di intenzione nel caso di una coppia composta da due donne e no al riconoscimento del padre di intenzione, nell’ipotesi di una coppia di uomini, si era mosso sulla scia della Cassazione (sentenza 38162/2022) annullando l’atto di nascita formato all’estero del minore nato con la gestazione per altri che conteneva l’indicazione dei due padri, biologico e intenzionale. Al pari della Suprema corte, anche i giudici milanesi avevano affermato - in una nota con la doppia firma del presidente facente funzione Fabio Roia e del presidente dell’ottava sezione civile Giovanni Battista Rollero - che la tutela del minore nato da maternità surrogata può oggi essere riconosciuta grazie all’adozione in casi particolari. Un istituto “rafforzato”, dalla sentenza della Consulta 79/2022 che ha cancellato la norma che impediva al minore di acquisire i rapporti di parentela dell’adottante. L’annullamento era una scelta obbligata perché l’indicazione del genitore di intenzione era avvenuta malgrado le norme interne vietino il ricorso al cosiddetto utero in affitto. La strada, indicata già dalla Cassazione, e sulla quale si è mossa anche la Cedu è sempre quella della stepchild adoption. Strumento che tutela il diritto del minore al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore di intenzione «non solo nel progetto procreativo ma altresì nel successivo progetto volto alla sua crescita, educazione e istruzione». Garantito anche il riconoscimento dello status di figlio «e dei relativi diritti e al genitore di intenzione pienezza della titolarità e dell'esercizio della responsabilità genitoriale».

Le due madri

Diversa era stata la sorte delle madri. Il Tribunale aveva infatti, considerato inammissibili le tre impugnazioni della Procura relative a tre coppie di donne che avevano fatto ricorso, all’estero, alla procreazione materialmente assistita. Il Collegio aveva considerato « inammissibile il procedimento di rettificazione degli atti dello Stato civile, utilizzato dalla Procura della Repubblica per chiedere l’annullamento della trascrizione dell’atto di riconoscimento del figlio, già riconosciuto dalla madre biologica, da parte della madre intenzionale». Una scelta fatta in considerazione della natura dell’atto di riconoscimento e dei suoi effetti. Nessun colpo di spugna era possibile, ma si rendeva «necessaria l’instaurazione di una vera e propria azione volta alla rimozione dello stato di figlio». Il Tribunale aveva affermato che l’ufficiale dello Stato civile può non accettare una dichiarazione di riconoscimento del figlio, ma se la consente - «per compiacenza, per errore o in violazione della legge - e viene annotata nell'atto di nascita del minore, il riconoscimento non può essere contestato». Esclusa la rettificazione, ad avviso dei giudici di primo grado, andava dunque garantita la tutela che il nostro ordinamento prevede per la rimozione dello status di figlio: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, disconoscimento di paternità, contestazione di stato. Un procedimento con le garanzie tipiche del contenzioso di cognizione. Compresa la nomina di un curatore speciale del minore a sua tutela.Su questi ultimi tre casi il pm Rossana Guareschi, con la supervisione dell’aggiunto Letizia Mannella e del procuratore Marcello Viola, ha formulato reclamo in appello, insistendo affinché i giudici rettificassero quegli atti di riconoscimento dei minori, nelle parti in cui, oltre alla madre biologica, si indica anche quella “intenzionale”.

La Consulta

A supporto dell’appello la procura ha citato la giurisprudenza della Corte costituzionale in particolare la sentenza del 2019, con la quale il giudice delle leggi «ha riaffermato il principio secondo cui “allo stato” nel nostro ordinamento è «escluso che genitori di un figlio possano essere due persone dello stesso sesso». A fianco della Procura si è schierato, anche in appello, il ministero dell’Interno che ha chiesto l’accoglimento dei reclami. Oggi la decisione della Corte d’Appello milanese che ha accolto il ricorso della Procura e dichiarato illegittime le trascrizioni dei figli con due madri.

Il legale della coppia

Per Michele Giarratano, legale di una coppia di madri la decisione della Corte d’Appello è doppiamente miope, «in diritto perché non conferma la corretta ricostruzione giuridica di primo grado del Tribunale di Milano» e poi «anche rispetto all’interesse del minore che di fatto si vede cancellata con questa decisione una delle sue due madri, che lo ha voluto fortemente e che si prende cura di lui fin dal primo istante». Il legale ha chiarito che ora si dovrà valutare se ricorrere in Cassazione contro il provvedimento.

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