Condominio

Il singolo condomino può chiedere di conoscere la posizione contabile degli altri

Ha accesso anche all’anagrafe, ma è vietato esporre avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali aperti a terzi

di Annarita D'Ambrosio

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Non è ammissibile il richiamo alla tutela della privacy per negare al singolo condomino l’accesso alla documentazione contabile eall’anagrafe condominiale. È quanto precisa l’ordinanza di Cassazione 7823/2026 depositata il 31 marzo.

I fatti

A rivolgersi ai giudici di legittimità era stata una condomina, soccombente in primo e secondo grado, che aveva chiesto giudizialmente la restituzione di oneri condominiali, a suo avviso, indebitamente versati e la condanna del condominio a esibire la documentazione contabile e l’anagrafe condominiale. Le sentenze di merito avevano sollevato una questione terminologica: la condomina aveva chiesto non di prendere visione degli atti, come obbliga la legge, ma la comunicazione degli stessi. Quanto all’anagrafe, quei dati, sosteneva il condominio, sono coperti da privacy e il singolo condomino non può richiederli.

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Poteri e limiti del singolo condomino

La Cassazione ribalta l’assunto e precisa: gli articoli 1129, comma II, e 1130 bis, comma I del Codice civile assicurano ai condòmini e ai titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari la possibilità di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e l’amministratore è tenuto anche, previo rimborso della spesa, a fornire copia, da lui firmata, dei registri obbligatori che deve tenere, quindi anche dell’anagrafe condominiale.

Con il fine di evitare contenziosi, scrivono i giudici di Cassazione, la riforma del 2012 ha comportato necessariamente, come chiarito dallo stesso Garante della privacy, la conoscibilità, da parte del singolo condomino, delle informazioni concernenti i partecipanti alla compagine condominiale senza la necessità del loro consenso e, in particolare, le spese egli inadempimenti dei condòmini, sia al momento del rendiconto annuale, sia per esplicita richiesta all’amministratore. Unico limite è il divieto di divulgazione delle informazioni sulle spese o sulle morosità al di fuori dell’ambito dell’assemblea condominiale, sicché è vietato esporre avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili a terzi (Cassazione, 29323/2022; Cassazione, 186/2011).

Conclusioni

Sull’amministratore del condominio, allora, grava soltanto il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l’accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio, ma il professionista è obbligato a comunicare al singolo condomino che ne faccia richiesta le spese e gli inadempimenti degli altri condòmini. Pertanto, il richiamo, per sé solo, al limite della privacy per negare il diritto di accesso non è motivazione conforme alle legge.

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