Il rifiuto della trasfusione non taglia il risarcimento ai parenti della vittima
Secondo la Cassazione non si configura il concorso colposo del creditore. Il nesso di casualità materiale condotta-evento non é frazionabile
di Maurizio Caprino
3' di lettura
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La Cassazione esclude in ambito civile il taglio del risarcimento danni da incidente stradale se la vittima muore perché rifiuta trasfusioni per convincimento religioso. Lo stabilisce la sentenza 515/2020, depositata il 15 gennaio. Il principio è limitato a un caso particolare e non ha riflessi penali (si veda l’articolo sotto), ma è argomentato con spunti interessanti.
La vittima era stata ricoverata in gravissime condizioni in un ospedale di Roma, dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza ma non alla terapia emotrasfusionale prescritta, perché al momento dell’incidente aveva con sé una dichiarazione dalla quale emergeva la sua volontà di non essere emotrasfuso per motivi religiosi. Dopo il suo decesso, i congiunti facevano causa alla compagnia che assicurava il responsabile civile dell’incidente, per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso, affermando che la responsabilità dell’incidente era riconducibile esclusivamente al conducente della vettura investitrice e condannando il suo assicuratore a risarcire i danni patiti dai congiunti per la morte della vittima. La compagnia presentava appello, adducendo che la morte fosse conseguenza diretta e immediata del rifiuto della vittima di ricevere trasfusioni di sangue.
La Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente quest’ultimo ricorso e, pur ritenendo che il sinistro fosse da attribuirsi in via esclusiva al conducente sopravvissuto, giudicava che le possibilità di sopravvivenza del paziente, ove fosse stato sottoposto alla trasfusione di sangue, fossero tra il 50% e il 65%. I giudici di secondo grado concludevano che l’evento mortale fosse riconducibile al concorso in pari misura di due cause: la condotta del conducente investitore e l’esposizione volontaria da parte del deceduto ad un rischio. Quindi, la sentenza d’appello riduceva il risarcimento dovuto ai congiunti della vittima del 50%, per tener conto dell’apporto concausale di quest’ultima al verificarsi della propria morte.
Tale pronuncia è stata ora cassata, per vari motivi. In sintesi, secondo la Cassazione non si può configurare alcun obbligo di sottoporsi alla cura e il rifiuto non è inquadrabile nell’ipotesi di concorso colposo del creditore prevista dall’articolo 1227, comma 2 del Codice civile. La norma comprende solo quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. E il danneggiato aveva il diritto di rifiutare la trasfusione di sangue per ragioni di coscienza religiosa.


