Giustizia

Il pm agisce a favore dell’indagato? I paletti della Cassazione. Il caso Eni-Nigeria

Le motivazioni dell’assoluzione dei magistrati milanesi: nessun obbligo di integrazione. La scelta è discrezionale

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La Cassazione mette i paletti all’attività d’indagine del pm a favore dell’indagato. Con la sentenza 34182 della Sesta sezione penale depositata ieri, con le motivazioni dell’assoluzione, ribaltando il verdetto della Corte d’appello, dei pubblici ministeri Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro nel procedimento per corruzione internazionale Eni-Nigeria (i due magistrati erano accusati di non avere depositato prove a favore delle persone indagate), la Corte si sofferma ad analizzare puntigliosamente i contenuti delle norme del Codice di procedura penale sul punto, in primo luogo il contenuto dell’articolo 358 per il quale la pubblica accusa «svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini».

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

L’esercizio dell’azione penale

La pronuncia sottolinea innanzitutto che la norma istituisce una doverosa regola di condotta, la cui osservanza da parte del pubblico ministero è collegata al corretto esercizio dell’azione penale, alla necessità, cioè, che l’azione penale sia esercitata solo a condizione che le indagini siano complete e adeguate rispetto al risultato a cui tende, la ragionevole probabilità di condanna.

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Le conseguenze

L’errore o all’abuso del pubblico ministero, che, nel corso delle indagini preliminari, esercita l’azione penale violando l’articolo 358 «non consegue una specifica sanzione processuale, ma il rischio, da una parte, di una errata o, peggio, di una disattenta o inadeguata decisione in ordine all’esercizio di un’azione penale, destinata ad essere destrutturata, e, dall’altra, di irrogazione di sanzioni che possono operare su diversi piani di responsabilità», dal civile al penale, passando per quella disciplinare.

Nessun legame con la parità delle parti

Tuttavia, a differenza di quanto avevano ritenuto i giudici di appello, il punto giuridico non è collegato al principio della parità delle parti o al diritto di difesa, quanto, piuttosto, «alla necessità di costruire un sistema di efficienza e di garanzie in cui il giudice è chiamato, a sua volta, ad applicare con rigore la nuova regola di giudizio sottesa alla sentenza di non luogo a procedere in tutti i casi in cui il pubblico ministero non abbia fatto buon governo dell’identica regola operante per la richiesta di archiviazione».

Infatti, un’azione penale debole, perché esercitata senza compiere indagini a favore dell’indagato e, dunque, incompleta, conduce, quasi fisiologicamente, a una sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare.

Attività discrezionale

La norma, prosegue poi la Cassazione, non può essere dilatata sino a rendere obbligatorio lo svolgimento di attività integrativa d’indagine, scelta rimessa invece alla valutazione discrezionale del pubblico ministero. Norma utilizzata contro i due pm milanesi per rendere obbligatori atti da loro rifiutati.

Le ragioni dei pm

L’articolo 328 «non sanziona penalmente la generica negligenza, l’incautela o la scarsa sensibilità istituzionale del pubblico ufficiale, ma il rifiuto consapevole di compiere un atto oggettivamente doveroso e che il pubblico agente sa di dover adottare». Ma nel caso in esame, De Pasquale e Spadaro conclude la Corte, ritennero che quella attività di integrazione di indagine non fosse doverosa e neppure necessaria sulla base di un convincimento che fu, di fatto, condiviso sia dal Procuratore della Repubblica che dal Procuratore aggiunto.

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