Il «no» del detenuto agli oggetti condivisi giustificato dal rischio Covid
Accolto il ricorso di un carcerato che chiedeva l’acquisto di 2 mazzi di carte: un diritto giustificato dall’allarme legato alla diffusione dei contagi
di Patrizia Maciocchi
1' di lettura
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In tempi di pandemia c’è un rischio legato all’uso di oggetti in comune. Partendo da questa considerazione, la Cassazione (sentenza 47184) ha accolto il ricorso di un detenuto contro il no del giudice di sorveglianza alla sua richiesta di acquistare 2 mazzi di carte, uno francese uno napoletano, da tenere nella cella di detenzione. Per il giudice che aveva negato il permesso la richiesta di aver delle carte in camera era immotivata, visto che per lo svago l’amministrazione penitenziaria le metteva a disposizione dei detenuti.
Il no del magistrato di sorveglianza
Il Magistrato di sorveglianza aveva espresso il suo diniego con un decreto adottato de plano e dunque senza indagini o approfondimenti. E questo proprio perché la domanda era stata bollata come poco più che un “capriccio”, come una comodità personale e quindi come tale al di fuori della tutela effettiva che l’ordinamento giudiziario garantisce quando è in gioco la lesione di diritti o la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.
Il sì dei giudici di legittimità
Nel caso esaminato i giudici di legittimità affermano invece che alla base dell’istanza del detenuto c’era un diritto soggettivo, «la domanda - si legge nella sentenza - era collegata alla richiesta esplicita del reclamante di garantire una forma di tutela del diritto alla salute, posizione legittimante di presidio superprimario».
La Suprema corte sottolinea, infatti, le giuste preoccupazioni del detenuto «in relazione alle condizioni di impiego in socialità, dei mazzi stessi, esistenti e messi a disposizione dei detenuti, da parte dell’Amministrazione, in una congiuntura di pieno allarme legato al pericolo di diffusione del virus Covid-19 ».







