Il Giudice di pace resta competente sulle lesioni stradali per gli incidenti “a cavallo” della nuova normativa
di Maurizio Caprino
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Spetta al Giudice di pace la competenza sui reati di lesioni personali gravi e gravissime per incidenti stradali accaduti prima della legge sull’ omicidio stradale. Ciò vale anche quando l’azione penale è iniziata dopo il cambio di normativa. Lo ha chiarito la Prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza 48249/2017.
La legge (la 41/2016) ha introdotto anche il reato di lesioni personali stradali (articolo 590-bis del Codice penale), con un inasprimento di pene tale da spostare la competenza dal Giudice di pace al Tribunale.
La vicenda che ha richiesto il chiarimento riguarda un incidente di marzo 2014, cioè due anni prima della legge in questione. All’epoca, il reato era quello di lesioni personali aggravate dalla violazione del Codice della strada (articolo 590 del Codice penale), di competenza del Giudice di pace. Ma il decreto di citazione diretta in giudizio dell’imputata era datato giugno 2016, quindi posteriore alla nuova legge.
Il procedimento era così iniziato nel Tribunale, che si è dichiarato incompetente. Altrettanto ha poi fatto il Giudice di pace.
Secondo il Tribunale, le modifiche introdotte dalla legge 41/2016 hanno natura «essenzialmente sostanziale». Quindi, il fatto che sia consentita la citazione diretta indica solo che si può seguire questo rito “semplificato” e non fissa la competenza del Tribunale.


