La mossa dell’Ue

Il Digital Service Act alla prova (decisiva) di ChatGPT

L’inclusione di ChatGPT nel DSA impone obblighi di gestione dei rischi e trasparenza, ma evidenzia incertezze giuridiche legate alla natura innovativa e generativa del servizio

FILE PHOTO: OpenAI logo is seen in this illustration created on June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo REUTERS

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La decisione della Commissione di designare ChatGPT come “motore di ricerca online di dimensioni molto grandi” ai sensi del regolamento UE sui servizi digitali (Digital Services Act – DSA) segna un punto importante nella strategia europea di governo dell’intelligenza artificiale. Comporta l’assoggettamento di un nuovo servizio ibrido, che si differenzia in maniera significativa dalle altre piattaforme online e dai motori di ricerca designati, al regime rafforzato previsto dal DSA. Ciò solleva vari interrogativi circa le modalità con cui le norme del DSA si applicheranno a questo servizio, nonché su come la Commissione europea svilupperà nuove competenze e metodologie a tale scopo.

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Se, per un verso, questa mossa determina l’applicazione a OpenAI di obblighi di valutazione e di mitigazione di eventuali rischi sistemici connessi tanto alla diffusione di contenuti illeciti quanto a quella di contenuti dannosi (come la disinformazione), per altro verso la scelta non appare priva di forzature dal punto di vista giuridico.

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Il Digital Services Act delimita il proprio campo di applicazione ai servizi intermediari. Si tratta di una categoria variegata, nella quale rientrano soggetti e modelli di business con caratteristiche anche molto diverse tra loro. I motori di ricerca sono qualificati come servizi intermediari che consentono agli utenti di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web in forma di interrogazioni, anche fondate su parole chiave, e che restituiscono i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto.

Questa definizione mette in risalto la distinzione tra i motori di ricerca online e i servizi di memorizzazione tradizionali, che ospitano informazioni immesse dai destinatari del servizio a loro richiesta, come nel caso delle piattaforme sociali. Inoltre, la nozione è agnostica rispetto all’output prodotto in risposta alla richiesta dell’utente: se i motori di ricerca restituiscono normalmente collegamenti ipertestuali che rinviano a contenuti di terzi reperiti sul web, nulla vieta che il risultato prenda altra forma, per esempio quella della sintesi di tali contenuti.

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In questo frangente si scorge però un potenziale elemento di incoerenza rispetto alle modalità di funzionamento di chatbot come ChatGPT. Il paradigma dei servizi intermediari postula una sostanziale terzietà del fornitore del servizio rispetto al contenuto di volta in volta interessato, cui si collega anche l’assenza di una responsabilità editoriale. Così funzionano anche i motori di ricerca, compresi quelli già designati ai sensi del DSA. Si tratta generalmente di contenuti prodotti da terzi, non invece creati dagli stessi fornitori di servizio, come parrebbe nel caso della maggior parte degli output di sistemi di intelligenza artificiale generativa. Il fulcro del problema si sposta così su un crinale delicato, che segna il confine tra un’attività di semplice compilazione di contenuti di terzi e una più squisitamente editoriale.

L’interrogativo da porsi è dunque se la generazione di contenuti in risposta ai prompt degli utenti possa essere equiparata, alla stregua di un servizio intermediario, all’attività tipica di un motore di ricerca: la designazione sembra aprire la strada a una risposta affermativa, facendo leva sull’indifferenza della definizione rispetto al formato in cui le informazioni relative al contenuto richiesto dall’utente possono essere trovate. Se questo argomento possiede una qualche tenuta, è innegabile che nel 2022, quando il legislatore europeo definì queste categorie, i sistemi di intelligenza artificiale generativa non avevano ancora assunto un ruolo così rilevante nell’ecosistema informativo.

Interrogativi e altri obblighi

La designazione solleva anche importanti interrogativi sull’applicazione di altri obblighi del DSA a ChatGPT: tra questi, potenzialmente, l’istituzione di un registro della pubblicità online e l’obbligo di garantire agli utenti almeno un’opzione di sistema di raccomandazione non basata sulla profilazione. A tale ultimo riguardo, occorrerà chiarire in quali situazioni si possa parlare dell’esistenza di sistemi di raccomandazione nell’ambito di un chatbot come ChatGPT: a seconda della risposta a questa domanda, l’obbligo in questione potrebbe avere conseguenze rilevanti per il modello di business di un’applicazione basata sull’intelligenza artificiale, che adatta e personalizza le risposte sulla base della conversazione con gli utenti.

Vi è però un aspetto importante che segna un limite a queste riflessioni: la Commissione si è attivata all’esito del superamento da parte del servizio ChatGPT Search della soglia di 45 milioni di destinatari del servizio attivi nell’Ue, che rende i motori di ricerca online interessati “di dimensioni molto grandi”. La designazione entro tale ultima categoria si riferisce però “semplicemente” a ChatGPT. Poiché solo alcune delle sue funzionalità sono assimilabili al funzionamento dei motori di ricerca, resta da chiedersi se la Commissione applicherà il DSA soltanto a queste o all’intero servizio.

In ogni caso, la designazione sembra una prima risposta dell’Europa ai rischi che l’uso di chatbot può determinare per interessi collettivi e individuali, che pone rimedio all’assenza di una norma che imponesse di valutare e mitigare i rischi sistemici direttamente a livello dell’applicazione. Nell’ambito del DSA, ciò sarà ora possibile: la Commissione potrà così richiedere che OpenAI integri direttamente nell’applicazione misure volte a mitigare i rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti, che potrebbero includere anche meccanismi d’emergenza nei casi di rischio immediato.

Marco Bassini, Tilburg University, Tilburg Institute for Law, Technology, and Society

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