Il Digital Service Act alla prova (decisiva) di ChatGPT
L’inclusione di ChatGPT nel DSA impone obblighi di gestione dei rischi e trasparenza, ma evidenzia incertezze giuridiche legate alla natura innovativa e generativa del servizio
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La decisione della Commissione di designare ChatGPT come “motore di ricerca online di dimensioni molto grandi” ai sensi del regolamento UE sui servizi digitali (Digital Services Act – DSA) segna un punto importante nella strategia europea di governo dell’intelligenza artificiale. Comporta l’assoggettamento di un nuovo servizio ibrido, che si differenzia in maniera significativa dalle altre piattaforme online e dai motori di ricerca designati, al regime rafforzato previsto dal DSA. Ciò solleva vari interrogativi circa le modalità con cui le norme del DSA si applicheranno a questo servizio, nonché su come la Commissione europea svilupperà nuove competenze e metodologie a tale scopo.
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Se, per un verso, questa mossa determina l’applicazione a OpenAI di obblighi di valutazione e di mitigazione di eventuali rischi sistemici connessi tanto alla diffusione di contenuti illeciti quanto a quella di contenuti dannosi (come la disinformazione), per altro verso la scelta non appare priva di forzature dal punto di vista giuridico.
Il Digital Services Act delimita il proprio campo di applicazione ai servizi intermediari. Si tratta di una categoria variegata, nella quale rientrano soggetti e modelli di business con caratteristiche anche molto diverse tra loro. I motori di ricerca sono qualificati come servizi intermediari che consentono agli utenti di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web in forma di interrogazioni, anche fondate su parole chiave, e che restituiscono i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto.
Questa definizione mette in risalto la distinzione tra i motori di ricerca online e i servizi di memorizzazione tradizionali, che ospitano informazioni immesse dai destinatari del servizio a loro richiesta, come nel caso delle piattaforme sociali. Inoltre, la nozione è agnostica rispetto all’output prodotto in risposta alla richiesta dell’utente: se i motori di ricerca restituiscono normalmente collegamenti ipertestuali che rinviano a contenuti di terzi reperiti sul web, nulla vieta che il risultato prenda altra forma, per esempio quella della sintesi di tali contenuti.
In questo frangente si scorge però un potenziale elemento di incoerenza rispetto alle modalità di funzionamento di chatbot come ChatGPT. Il paradigma dei servizi intermediari postula una sostanziale terzietà del fornitore del servizio rispetto al contenuto di volta in volta interessato, cui si collega anche l’assenza di una responsabilità editoriale. Così funzionano anche i motori di ricerca, compresi quelli già designati ai sensi del DSA. Si tratta generalmente di contenuti prodotti da terzi, non invece creati dagli stessi fornitori di servizio, come parrebbe nel caso della maggior parte degli output di sistemi di intelligenza artificiale generativa. Il fulcro del problema si sposta così su un crinale delicato, che segna il confine tra un’attività di semplice compilazione di contenuti di terzi e una più squisitamente editoriale.






