Giustizia

Il crudo “tipo Parma” è frode in commercio

Per la Cassazione l’uso di diciture suggestive viola la fiducia dei consumatori e danneggia i produttori

di Anna Marino

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L’uso della dicitura “tipo Parma” per ingolosire e descrivere un prodotto che non ha alcun collegamento con la qualità, l’origine o le caratteristiche del prosciutto di Parma DOP è un “inganno decettivo”, cioè idoneo a trarre in errore una persona di normale avvedutezza. Si verifica quando un’etichetta o una descrizione induce il consumatore a credere che il prodotto abbia determinate qualità o provenienze protette, quando in realtà non è così.

La Corte di Cassazione - con sentenza della Terza Sezione Penale 32260 del 30 settembre 2025 - ha sottolineato che l’inganno non dipende dalla specifica richiesta dell’acquirente, e cioè dalla domanda o preferenza espressa dal consumatore al momento dell’acquisto, ovvero ciò che l’acquirente chiede o si aspetta di ricevere. Ma dal fatto che l’uso di una denominazione simile a quella protetta (come “tipo Parma”) viola la fiducia dei consumatori e le regole del commercio leale. L’etichetta “tipo Parma” è stata considerata sufficiente per creare un’aspettativa errata sulla qualità e l’origine del prodotto, configurando così una pratica commerciale ingannevole e punibile ai sensi degli articoli 515 e 517 bis del Codice penale.

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Il caso

L’imputato era stato condannato in primo grado e in appello per frode nell’esercizio del commercio (articolo 515, Codice penale) e per l’aggravante prevista dall’articolo 517-bis, Codice penale, relativa alla protezione di alimenti con denominazione di origine. E aveva commercializzato prosciutto crudo utilizzando la locuzione “tipo Parma”, in violazione della normativa a tutela delle denominazioni di origine protette (Dop). La locuzione o dicitura è stata considerata ingannevole e lesiva delle regole del commercio leale. La tutela delle Dop e del leale esercizio del commercio protegge sia i consumatori sia i produttori da pratiche ingannevoli.

La Corte ha sottolineato che l’inganno dipende dal fatto che l’uso di una denominazione simile a quella protetta (come “tipo Parma”) viola la fiducia dei consumatori e le regole del commercio leale. E il reato di frode commerciale si configura indipendentemente dalla specifica richiesta dell’acquirente, concentrandosi sulla tutela della fiducia dei consumatori e dell’integrità delle transazioni commerciali.

La difesa dell’imputato aveva cercato di dimostrare la sua estraneità alla gestione degli ordini e di sostenere l’esistenza di una prassi commerciale sull’uso della locuzione “tipo Parma”. E si sosteneva che il reato non avrebbe dovuto configurarsi se l’acquirente non avesse esplicitamente richiesto prosciutto di Parma DOP, ma un prodotto generico o alternativo. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della configurazione del reato di frode commerciale, non è rilevante la richiesta specifica dell’acquirente. Ciò che conta è l’uso di una denominazione ingannevole (“tipo Parma”) che viola la fiducia dei consumatori e le regole del commercio leale, indipendentemente da ciò che l’acquirente ha richiesto. Questo principio tutela non solo il consumatore, ma anche i produttori di prodotti Dop, evitando che il loro marchio venga sfruttato in modo fraudolento.

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