Il contratto collettivo e gli errori di prospettiva da evitare nella delega
Va riattivato un confronto strutturale e autentico tra Governo e parti social
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Il tempo stringe per il Governo italiano, anche in materia giuslavoristica. La legge delega n. 144/2025 in materia di giusta retribuzione e contrattazione collettiva, entrata in vigore il 18 ottobre 2025, impone all’esecutivo di emanare i decreti attuativi entro sei mesi. Il termine scadrà dunque il prossimo 18 aprile 2026 (o al massimo il 17 luglio, qualora scattasse la proroga di 90 giorni per i pareri parlamentari).
Si tratta di un crocevia per il nostro sistema di relazioni industriali e per dare una risposta strutturale alla Direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi adeguati. Tuttavia, l’attuale formulazione della delega contiene un problema sistemico che rischia di produrre effetti diametralmente opposti a quelli desiderati. In particolare, ciò risiede nel pericoloso slittamento semantico-giuridico operato dal legislatore: l’abbandono dello storico criterio qualitativo del contratto sottoscritto dalleorganizzazioni comparativamente più rappresentative in favore di un criterio meramente quantitativo, o il rinvio ai Ccnl maggiormente applicati in riferimento al numero di imprese e dipendenti.
In un mercato del lavoro come quello italiano, afflitto da centinaia di contratti depositati al Cnel, affidarsi al solo dato numerico (basato sui flussi Uniemens) è un errore di prospettiva. Se un contratto collettivo pirata – caratterizzato da tutele normative e salariali al ribasso – diventa molto diffuso per mere logiche di risparmio sul costo del lavoro, la l. 144/2025 rischia di trasformare una patologia elusiva in uno standard legale. In altre parole, si rischia di cristallizzare il dumping contrattuale. La prova empirica di questo rischio arriva dalle recenti ricerche (2025/2026) condotte dal Laboratorio sull’Equivalenza dei Ccnl - Centro di ricerca Crilda dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che coordino insieme al prof. Claudio Lucifora. Applicando il nostro Metodo Alfa, anche in cooperazione con Anac e Consip, abbiamo analizzato alcune dinamiche del settore terziario. La nostra indagine dimostra scientificamente una non equivalenza strategica di alcuni Ccnl stipulati da sigle minori verso il Ccnl Confcommercio o quello Confesercenti. La concorrenza sleale non si gioca solo sulle componenti fisse della retribuzione, le quali risultano sistematicamente inferiori, ma opera un taglio chirurgico sul trattamento complessivo: spariscono o si riducono drasticamente la sanità integrativa, la previdenza complementare, la bilateralità e il monte ore di permessi e altri istituti. Non è un caso che il Cnel, in un proprio recente lavoro, abbia preso spunto proprio da questo nostro approccio metodologico, inquadrando l’analisi attraverso l’individuazione di figure professionali e raccordandosi alle procedure di misurazione dell’equivalenza dettate dal nuovo Codice degli Appalti (Allegato I.01).
Come raddrizzare, dunque, la rotta prima che la delega scada? Il Governo ha ancora i margini per attuare la legge in modo costituzionalmente orientato, seguendo alcune precise direttrici. In primo luogo, è urgente riattivare un confronto strutturale e autentico tra Governo e parti sociali. Non si possono schiacciare le legittime prerogative di autoregolamentazione delle organizzazioni sindacali e datoriali, imponendo soluzioni eteronome o ingerenze ministeriali. In secondo luogo, in sede di stesura dei decreti legislativi, occorre disinnescare la nozione di Ccnl più applicato, sostituendola con quella di Ccnl più protettivo (il principio del magis). Come si dimostra nei mie recenti studi, l’art. 36 della Costituzione non ci chiede di cercare una mera equivalenza al ribasso o il contratto più applicato, ma ci impone di tendere alla massima tutela possibile per garantire un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore.
Il principio del magis deve diventare la bussola per selezionare il contratto collettivo parametro. Infine, è vitale procedere con un supporto tecnico e istituzionale alle procedure per identificare i perimetri contrattuali. La confusione attuale deriva in gran parte dalla sovrapposizione degli ambiti di applicazione. La l. 144/2025 può ancora essere trasformata in un argine credibile contro il lavoro povero. Ma per farlo, il Governo deve scegliere la qualità delle tutele, abbandonando il miraggio, che è, ahinoi, spesso ingannevole, delle quantità, anche statistiche. La giurisprudenza ci segnala che l’applicazione di un CCNL da parte di un datore di lavoro, infatti, spesso non deriva dall’adesione a un certo sistema di relazioni sindacali, ma da mere valutazioni opportunistiche di convenienza economica volte a comprimere il costo del lavoro.







