Se il conducente è consapevole della sua malattia e delle possibili conseguenze alla guida sussiste l'elemento soggettivo della colpa cosciente nell'omicidio stradale causato, data la previsione dell'evento come possibile conseguenza dell'essersi posto nella situazione di rischio.
Del resto, la stessa Cassazione aveva ritenuto sussistente la responsabilità del conducente per l'incidente dovuto a un colpo di sonno, determinato dalla stanchezza (sentenza 24132 del 22 aprile 2016). A diverse conclusioni può invece portare il cosiddetto colpo di sonno patologico, causato da una malattia imprevedibile in atto.
Risponde per colpa cosciente, invece, il conducente colpito da crisi ipoglicemica, dovuta al diabete, verificatasi proprio nelle ore in cui era più alto il rischio del verificarsi delle crisi ipoglicemiche. La condotta di guida, velocità elevata, contribuisce a rafforzarne la responsabilità.
Al contrario, valgono a elidere la colpa tutti i malori imprevedibili, non conosciuti né conoscibili dal conducente.
In sostanza spetta al giudice verificare se nella fase antecedente all'incidente si siano verificati comportamenti anche omissivi da potersi porre in relazione con lo stato di incoscienza ovvero se quest'ultimo fosse in concreto prevedibile e prevenibile da parte del conducente. Malori e colpi di sonno per giurisprudenza maggioritaria incidono sull'elemento soggettivo del reato e non costituiscono caso fortuito pertanto l'onere della relativa prova ricade sull'accusa.