Il conducente è colpevole anche in caso di malore se sa di essere a rischio
Secondo la Suprema corte occorre che il problema sia del tutto imprevedibile
di Marisa Marraffino
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Risponde di omicidio stradale il conducente colto da attacco epilettico che gli abbia causato la perdita di coscienza, se il malore era conosciuto e si era già verificato in precedenza. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 28435 depositata lo scorso 25 maggio che fa il punto sulla nozione di infermità prevista dall'articolo 88 del Codice penale in grado di incidere sulla capacità intellettiva e volitiva dell'autore del reato escludendone la responsabilità.
Nel caso di specie il conducente soffriva di epilessia da oltre dieci anni ed era già stato colpito da crisi durante la guida, ma sempre in forma leggera che gli avevano consentito di fermarsi per tempo.
La patologia non gli aveva impedito il rinnovo della patente, nonostante il d.lgs 59/2011 consideri “le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza un pericolo grave per la sicurezza stradale”.
In questo caso evidentemente la valutazione della Commissione medica locale non ne aveva escluso la compatibilità con la guida.
Sul fronte della responsabilità penale, con ricadute anche su quella civile, le conseguenze sono invece nette.



