L’addio di Cingolani: «Nato difficile da smantellare, ma l’Europa si rafforzi»
di Celestina Dominelli
di Maurizio Hazan, Giovanni Paolo Travaglino
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Il debutto degli Adas di livello 3, nuovo step della guida autonomatizzata (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’8 febbraio), è il primo, robusto, passo che porta il veicolo ad affrancarsi, più o meno in tutto, dal controllo del conducente (scheda a destra). E quindi dal fattore umano come causa di incidenti. Ciò impone un serio ripensamento prospettico della disciplina sulla responsabilità da circolazione stradale (e relativa assicurazione).
Da ottant’anni c’è il rigoroso sistema fissato dall’articolo 2054 del Codice civile, ben sintetizzato dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza 8620/2015 e basato su responsabilità presunte od oggettive del conducente e del proprietario del veicolo. Il presupposto è l’intrinseca pericolosità tanto del veicolo quanto della circolazione, che crea l’esigenza di tutelare i terzi danneggiati. Di qui l’obbligo di assicurazione Rc auto, attraverso formule di garanzia più ampie delle coperture ordinarie.
Tale approccio non calza del tutto alla guida autonoma: l’intelligenza artificiale (Ia) mira a mettere in sicurezza la circolazione e attenua (con gli Adas) fin forse a eliminarla (con la guida autonoma di livello 5) la centralità della figura del conducente. È un ciclo produttivo multifasico e composito, che coinvolge tanti altri soggetti: da chi redige l’algoritmo che sta alla base dell’Ia a chi lo testa, alla sua confluenza in un software, a chi esegue manutenzione e aggiornamento di quest’ultimo e a chi lo installa. Come configurarne la responsabilità in caso di sinistro, specie in caso di malfunzionamenti del programma?
Così c’è chi invoca un intervento di riforma. Ma c’è pure chi ritiene che basti leggere in termini elastici le disposizioni attuali, affiancando la responsabilità da Rc auto a quelle da prodotto difettoso (articoli 115 e seguenti del Codice del consumo).
Si è pure ipotizzato di valorizzare l’alea insita in un sistema che potrebbe lasciare spazi a incidenti del tutto slegati dal comportamento degli utenti della strada e dal rispetto delle migliori linee guida di costruzione/allestimento dei veicoli. Tale alea, quale rischio inevitabile di un sistema comunque votato alla miglior sicurezza, potrebbe trovar rimedio in un sistema non risarcitorio ma indennitario, introducendo un fondo apposito. Vi dovrebbero contribuire tutti i soggetti coinvolti dagli effetti, complessivamente bénefici, della nuova tecnologia (produttori, assicuratori e utenti-consumatori). Ciò incentiverebbe la produzione, ma potrebbe elidere la deterrenza dei sistemi di responsabilità dei produttori, la cui attenzione potrebbe abbassarsi.