Finanza sostenibile

Greenwashing, i consigli dell’Authority per evitare scivolate

A fine marzo recepita in Italia la direttiva europea sul greenwashing. Esma, autorità di vigilanza dei mercati Ue, dà qualche suggerimento

di Vitaliano D'Angerio

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C’era una volta il marketing spinto sulla sostenibilità, ma le crisi reputazionali delle aziende e il negazionismo dell’amministrazione Trump hanno frenato le esternazioni green. Nel frattempo, Bruxelles ha pensato bene di legiferare per limitare il fenomeno del greenwashing. La direttiva europea 825 è del 2024 e modificherà in profondità il Codice al consumo per rafforzare le tutele di chi è esposto ai messaggi ingannevoli relativi all’ambiente.

Il decreto di recepimento

Il provvedimento europeo dovrà essere recepito entro il 27 marzo (e diventare esecutivo per il 27 settembre). Il Governo ha già approvato lo schema del decreto legislativo che inserirà nel quadro normativo italiano le nuove regole. Le linee guida del provvedimento prevedono un ampliamento delle pratiche commerciali vietate, introducendo divieti specifici per affermazioni ambientali non verificabili o ingannevoli; inoltre aumenteranno gli obblighi informativi e saranno previste maggiori informazioni per i consumatori.

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L’authority Esma e la finanza

Tutto questo avverrà per ogni ambito commerciale. Qui però restringiamo il campo alla tutela del risparmiatore. La finanza è stato il settore che più di altri ha visto il prosperare del greenwashing. Il 14 gennaio scorso, l’authority che vigila sui mercati finanziari europei (Esma) ha messo nero su bianco quattro principi guida che dovranno guidare tutte le informazioni green e quindi non solo i documenti previsti dalle leggi ma anche le comunicazioni di marketing, le brochure informative, i siti web e le piattaforme online.

Ecco i quattro principi: 1) Accuratezza: le affermazioni dovranno rappresentare in modo fedele la sostenibilità di un prodotto o di un’organizzazione, evitando esagerazioni, omissioni o l’uso di terminologia e immagini fuorvianti; 2) Accessibilità: le informazioni dovranno essere facili da trovare e comprensibili agli investitori; 3) Supporto: ogni affermazione dovrà essere supportata da fatti, processi e metodologie chiare e credibili; 4) Attualità: le comunicazioni dovranno riflettere evoluzioni e aggiornamenti.

Esg, integrazioni ed esclusioni

Esma non si è fermata ai principi di carattere generale, ma ha fornito anche esempi concreti. Alle società di gestione che segnalano l’integrazione di criteri Esg, l’authority chiede che sia chiara l’esistenza del vincolo all’applicazione di tali parametri e quanto tale decisione influisca sulla composizione del portafoglio. Stesso discorso per le esclusioni (armi, tabacco, alcol e altro): Esma chiede di specificare i criteri e le soglie di esclusione. Tra le cose da non fare, Esma suggerisce di non usare la terminologia “Esg integration” come un termine ombrello generico; non enfatizzare un profilo di sostenibilità superiore se l’impatto sulla composizione del portafoglio è minimo; non dichiarare esclusioni se queste non sono applicate in modo coerente. Fra gli esempi negativi concreti riportati nel documento Esma vi è quello del fondo che si definisce Esg e dichiara di essere “sostanzialmente diverso” dalla versione tradizionale quando poi la sovrapposizione dei portafogli dei due prodotti è del 90%; o viene citata anche la piattaforma che dichiara di piantare alberi per distogliere l’attenzione da soglie di esclusione dei combustibili fossili poco ambiziose.

Le banche europee

Gli istituti di credito giocano infine un ruolo chiave sul versante finanziario. La società di consulenza Kpmg, in un report di luglio 2025, ha verificato se le banche europee avessero già inserito il greenwashing nella loro classificazione dei rischi. Ebbene, il 29% delle banche europee deve ancora fare tale passo e, di queste , il 13% sono direttamente sotto la vigilanza della Bce per le loro dimensioni (Significant Institutions); tra quelle che hanno già operato la classificazione, il 39% ha inserito il greenwashing in quota “rischio reputazionale”.

«Il rischio di greenwashing si affronta su tre livelli: il prodotto, la comunicazione corporate e la filiera – afferma Lorenzo Solimene, partner di Kpmg Advisory ed esperto di sostenibilità –. Oggi, però, non è più solo una questione reputazionale: l’evoluzione normativa ha trasformato la mancata comunicazione trasparente in un rischio legale e operativo. Per mitigare questi rischi serve un cambio di paradigma: la sostenibilità deve essere integrata nella governance e nei processi di pianificazione e risk management». E aggiunge: «Lo storytelling non può più essere una narrazione isolata, ma deve essere sempre corroborato da fatti sottostanti, dati misurabili e processi interni strutturati sottostanti ai green claim».

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