Gps, la Cassazione corregge l'algoritmo delle supplenze
Il prof che non indica tutte le sedi disponibili nella domanda informatizzata non perde il diritto a essere convocato per quelle sedi che ha effettivamente scelto e che dovessero rendersi disponibili nei successivi turni di nomina. La rinuncia, infatti, riguarda esclusivamente le preferenze non espresse
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La Corte di Cassazione (sentenza 18156/2026) ha chiarito che il docente inserito nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) che non indica tutte le sedi disponibili nella domanda informatizzata non perde il diritto a essere convocato per quelle sedi che ha effettivamente scelto e che dovessero rendersi disponibili nei successivi turni di nomina. La rinuncia, infatti, riguarda esclusivamente le preferenze non espresse.
La decisione
La decisione interviene su una questione che negli ultimi anni ha generato un ampio contenzioso e interpretazioni contrastanti nei tribunali. Al centro della vicenda vi è il funzionamento dell'algoritmo utilizzato per l'assegnazione delle supplenze annuali.
Secondo l'interpretazione seguita dall'amministrazione scolastica, il docente che, al proprio turno di nomina, non aveva indicato tutte le sedi disponibili e non otteneva alcun incarico, veniva escluso anche dalle successive fasi della procedura. In questo modo, eventuali posti resisi disponibili in seguito potevano essere attribuiti a candidati con punteggio inferiore.
Ma la Cassazione ha respinto questa lettura. I giudici sottolineano che il testo dell'ordinanza ministeriale limita espressamente l'effetto della rinuncia alle sole sedi non indicate dal candidato. Non esiste invece alcuna base normativa che consenta di estendere tale effetto anche alle sedi richieste e successivamente disponibili.
Principi costituzionali di ragionevolezza
La Suprema Corte richiama inoltre i principi costituzionali di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, evidenziando come sarebbe illogico penalizzare un aspirante che ha manifestato in modo chiaro il proprio interesse verso determinate sedi. Una simile interpretazione finirebbe inoltre per comprimere il principio meritocratico che governa le graduatorie scolastiche, consentendo il sorpasso di candidati con punteggio inferiore.
Principio di diritto
Particolare rilievo assume il principio di diritto enunciato dalla Corte. La mancata indicazione di alcune sedi comporta esclusivamente la rinuncia a quelle specifiche preferenze. Se in un determinato turno risultano disponibili soltanto sedi non richieste, il docente non ottiene l'incarico. Tuttavia mantiene il diritto a concorrere per le sedi che dovessero liberarsi successivamente.
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