Incidente aereo, gli eredi delle vittime non possono fare causa all’assicurazione per chiedere l’indennizzo
L’esercizio diretto dell’azione deve essere previsto dalla norma, anche se di carattere sovranazionale. Unica eccezione: se i congiunti non sono morti subito dopo l’impatto
di Arturo Maniaci
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I punti chiave
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L’azione diretta dei soggetti danneggiati nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile ha carattere eccezionale e non spetta di default agli eredi delle vittime di un incidente aereo. La Corte d’appello di Milano conferma la decisione di primo grado e spiega che l’esercizio diretto dell’azione deve essere previsto da una fonte normativa, quandanche di carattere sovranazionale.
I fatti
A seguito di un incidente aereo verificatosi in Italia, in cui sono morti tutti i passeggeri, i parenti più stretti di alcune vittime, dopo aver denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa che aveva stipulato una polizza con il proprietario del velivolo e con il vettore aereo, trasmettendole la documentazione necessaria, promuovono una causa per ottenere l’indennità assicurativa (nei limiti del massimale previsto dalla polizza).
La domanda viene rigettata in primo grado. All’esito del giudizio di impugnazione, la Corte d’appello di Milano, con sentenza 3259 del 28 novembre 2025, conferma la decisione di primo grado, ritenendo che l’azione diretta dei soggetti danneggiati nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile ha carattere eccezionale, sicché deve essere espressamente prevista da una fonte normativa, che però nella specie difetterebbe, perché nessuna azione diretta è prevista da fonti sovranazionali in materia (e, segnatamente, dalla Convenzione di Montreal del 1999), richiamate dall’articolo 941, comma 1, del Codice della navigazione, laddove l’articolo 942, comma 2, dello stesso contempla l’azione diretta contro l’assicuratore in favore del «passeggero danneggiato». Né era nel caso di specie rinvenibile una deroga pattizia nelle condizioni di polizza.
La tutela del terzo trasportato
Del resto, anche in tema di responsabilità da circolazione di autoveicoli, l’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private disciplina l’azione diretta del «terzo trasportato», prevedendo che, in caso di sinistro derivante da circolazione stradale non derivante da caso fortuito, il passeggero trasportato ha diritto a essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti (Cassazione, 3118/2025). La disposizione deroga al principio generale espresso dall’articolo 2054 del Codice civile, ponendo l’accento sulla tutela del terzo trasportato quale soggetto debole e, per sua natura, estraneo alla dinamica causale del sinistro, consentendo al terzo trasportato di ottenere un ristoro più celere, attraverso il diretto coinvolgimento dell’assicuratore del veicolo.
Questa disposizione, tuttavia, si applica soltanto alle ipotesi di danni consistiti in lesioni personali non mortali e non può essere estesa per analogia ai danni subiti iure proprio dai parenti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro (come già chiarito dalla giurisprudenza: Cassazione, Sezioni unite 35318/2022; Tribunale Rieti, 234/2020).








