Attualità

Gli 80 anni della Repubblica: la svolta e i nuovi diritti

La Costituzione. Dalla norma legata alla salute a quella sull’istruzione, dal riconoscimento pieno dello sciopero al ruolo dei partiti politici fino al voto delle donne: ecco come cambiò l’Italia

di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani

Edizioni straordinarie dei quotidiani che annunciano la vittoria della Repubblica nel referendum Istituzionale a Milano il 6 giugno 1946 (Ansa)

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Il 2 giugno 1946 non è soltanto il giorno della scelta tra monarchia e repubblica. È il giorno in cui il popolo entra davvero nella vita costituzionale del Paese e, con il voto per la Costituente, affida ai nuovi partiti di massa le decisioni fondamentali sul destino della Nazione.

La Costituzione è figlia di quel voto. E i nuovi diritti che introduce segnano il passaggio dallo stato liberale a quello democratico, dove la Repubblica ha il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» che limitano di fatto libertà e partecipazione.

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Cinque diritti, più di altri, raccontano questa svolta.

Il primo è il diritto alla salute. Nell’Italia liberale la salute era sostanzialmente un problema individuale o di igiene pubblica. L’articolo 32 cambia in radice il paradigma e lo qualifica come «diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività». Una formula inedita, che considera la protezione effettiva della salute come una delle più alte funzioni della Repubblica e, al contempo, la concepisce come diritto di libertà, intimamente connesso al valore della dignità della persona e al suo diritto all’autodeterminazione. Una concezione forse troppo avanzata per la cultura dell’epoca, tanto che troverà piena attuazione soltanto trent’anni dopo, con il Servizio sanitario nazionale del 1978. E ancora oggi quella promessa costituzionale resta fragile, tra crisi del welfare e resistenze a riconoscere all’individuo il diritto di decidere su di sé (per quanto non condiviso da tutti), specie per quanto riguarda la vita e la morte.

Il secondo è quello all’istruzione e alla scuola pubblica. Gli articoli 33 e 34 disegnano una scuola inclusiva, pluralista, aperta a tutti, «anche se privi di mezzi». E in quella formula c’è forse la promessa più ambiziosa della Repubblica: usare la scuola per dare a tutti la possibilità, per dirla con Sciascia, di ragionare e, così, ridurre le diseguaglianze di partenza. Anche qui, però, la distanza tra proclamazione e attuazione resta evidente. Dispersione scolastica, divari territoriali e impoverimento del sistema pubblico mostrano una promessa in buona parte ancora incompiuta.

Il terzo è il diritto di sciopero. Lo Stato liberale aveva spesso represso il conflitto sociale, considerandolo una minaccia all’ordine pubblico. La Costituzione, invece, riconosce lo sciopero come diritto, sia pure regolato dalla legge. È una rottura storica: il conflitto tra lavoratori e imprese entra dentro l’ordinamento democratico e ne diventa elemento non solo legittimo, ma caratterizzante. Anche qui, però, il percorso di attuazione fu lento e oggi, tra precarizzazione e frammentazione del lavoro, il diritto di sciopero appare meno incisivo di quanto avevano pensato i Costituenti.

Il quarto diritto simbolo della nuova Repubblica è quello di associarsi in partiti politici, sancito dall’articolo 49. Un diritto non a caso posto a cavallo tra le due parti della Costituzione, che riconosce ai partiti insieme compiti di integrazione dei cittadini e di sintesi dei diversi interessi presenti nella società. Una centralità nella democrazia italiana che appare, tuttavia, profondamente logorata: crisi della rappresentanza, personalizzazione della politica e astensionismo hanno in gran parte svuotato l’idea costituzionale del partito come luogo di partecipazione e di formazione collettiva della volontà politica.

Infine, il voto alle donne e il loro accesso alle cariche pubbliche. Il 2 giugno 1946 le donne votano per la prima volta in una consultazione nazionale e partecipano, in numero esiguo ma con esiti tutt’altro che irrilevanti, all’Assemblea costituente. La Repubblica nasce, dunque, insieme al riconoscimento della piena cittadinanza delle donne. L’articolo 51 sancirà poi l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive «in condizioni di eguaglianza». Ma anche questo diritto ha conosciuto un’attuazione assai lenta, nelle leggi e nella società. Per decenni la presenza femminile nelle istituzioni è rimasta marginale: ad esempio, solo nel 1965 otto donne entrano in magistratura, dopo anni di ottusi pregiudizi. E ancora oggi il principio costituzionale continua a scontrarsi con ostacoli culturali e sociali profondi.

Certo, ottant’anni non sono passati invano; salute e istruzione sono notevolmente aumentate, le tutele del lavoro si sono rafforzate, gli spazi della partecipazione politica si sono estesi e, per citare un solo dato, il 57% circa dei magistrati ordinari sono donne. Resta la caratteristica più moderna della Costituzione del 1948: non un catalogo di diritti definitivamente acquisiti, ma un progetto molto ambizioso e sempre esposto al rischio dell’incompiutezza e dell’arretramento.

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