La riforma

Giustizia, dal Governo via libera alla separazione delle carriere dei magistrati: ecco cosa significa

Approvato uno schema di disegno di legge costituzionale. Arriva un nuovo organismo indipendente: l’alta Corte disciplinare, che avrà il compito di esprimersi sugli illeciti dei magistrati, sottraendo questa attività al Csm

di Andrea Carli

Giustizia, Nordio: presto il ddl su separazione delle carriere in Cdm

5' di lettura

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Separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, due Csm entrambi presieduti dal Capo dello Stato e una Alta Corte disciplinare. Ci sono tutti gli interventi annunciati, e al centro del dibattito degli ultimi mesi, nella riforma costituzionale della giustizia - che porta la firma della premier Giorgia Meloni e del Guardasigilli Carlo Nordio - cui un Consiglio ministri con una riunione lampo durata venti minuti ha dato il via libera.

Si tratta di disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare in otto articoli.

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L’articolo 1 interviene sui poteri e le prerogative del presidente della Repubblica - che è anche presidente del Csm - e con l’ok alla riforma costituzionale presiederà il Consiglio superiore della magistratura “giudicante” e quello “requirente”.

L’articolo 2 interviene sull’articolo 102 della Carta, ed è il cuore della riforma, prevedendo «distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».

L’articolo 3, modifica invece l’articolo 104 della Costituzione, e riguarda la composizione e le modalità di nomina dei componenti del Csm giudicante e di quello requirente: entrambi sono presieduti dal Capo dello Stato, restano in carica 4 anni e ne fanno parte, rispettivamente, il primo presidente della Cassazione e il procuratore generale; gli altri membri - e questo è uno dei punti in bilico fino alla vigilia - sono estratti con un sorteggio «temperato». Sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Probabile che quindi ci sarà bisogno di una nuova legge ordinaria su questo ultimo punto.

L’articolo 4 fissa, invece, le attribuzioni dei due Csm - restano le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati - mentre e affida la competenza sulle decisioni disciplinari disciplinari a una Alta corte disciplinare composta da quindici giudici, tre di nomina presidenziale, tre estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento, sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte.

L’articolo 5 modifica l’articolo 106 della Costituzione: su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, «magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».

Gli articoli 6 e 7 apportano modifiche di drafting alla Costituzione che derivano dall’istituzione dei due distinti Csm. Infine, l’articolo 8 prevede le disposizioni transitorie: le nuove disposizioni sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare «sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore».

Il cuore della riforma: la separazione delle carriere

“Piatto forte” di questo provvedimento è dunque la separazione delle carriere dei magistrati, da sempre cavallo di battaglia di Forza Italia, già ai tempi della leadership di Silvio Berlusconi.

Contraria a questa soluzione è invece l’Anm, il sindacato delle toghe, che ha confermato la sua contrarietà anche al recente congresso di Catania e dopo l’incontro a via Arenula con il Guardasigilli Carlo Nordio . Il contenitore normativo è uno schema di disegno di legge costituzionale (”Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”).

Meloni: «Con riforma stop a Csm dominato da correnti»

«Cosa prevede il testo» della riforma della giustizia approvata oggi dal Cdm? «Innanzitutto - ha spiegato la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio diffuso sui social - la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri in modo da differenziare finalmente il percorso di chi è chiamato a giudicare i cittadini da quello di chi ha l’incarico di muovere le accuse, e rendere così più equilibrato il rapporto tra difesa e accusa nel corso del processo». «La seconda novità - ha continuato Meloni - riguarda la modalità di selezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, cioè dell’organo di autogoverno della giustizia, quello che decide i concorsi, le carriere, i trasferimenti e fino a oggi le condotte disciplinari dei giudici, perché l’attuale meccanismo di composizione del Csm ha purtroppo creato un sistema dominato dalle correnti della magistratura, che ne ha minato la percezione di indipendenza e ha penalizzato quella stragrande maggioranza di magistrati che vogliono solo fare bene il loro lavoro, senza per questo doversi piegare alla logica delle dinamiche politiche o correntizie. Per rompere il meccanismo delle correnti - ha sottolineato dunque la presidente del Consiglio - prevediamo che i componenti del Csm vengano selezionati per sorteggio, con modalità che saranno stabilite dalla legge». Infine «il terzo e ultimo cambiamento riguarda la costituzione di un nuovo organismo indipendente: l’alta Corte disciplinare, che avrà il compito di esprimersi sugli illeciti dei magistrati, sottraendo questa attività al Csm in modo da superare la criticità registrata finora di un sistema, anche qui, condizionato dal correntismo, e che quindi tende a non sanzionare mai neppure le violazioni più grosse».

Come funziona oggi

L’idea dunque è quella di separare in maniera netta il percorso di carriera dei magistrati, tra quelli che svolgono una funzione requirente e quelli che svolgono una funzione giudicante. Oggi gli stessi magistrati passano più volte dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. Chi critica il sistema attuale lo fa mettendo in evidenza un aspetto: la contiguità tra il pubblico ministero e il giudice contraddice l’idea che l’attività della parte che accusa (pubblico ministero) debba restare distinta da quella di chi giudica. Di qui la conclusione: la separazione della carriere garantisce una maggiore trasparenza sui ruoli.

La funzione requirente

La funzione requirente è esercitata dai magistrati che svolgono attività di “pubblico ministero” e hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti.

... e quella giudicante

La funzione giudicante, invece, è quella svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza.

Nordio: con riforma si interrompe degenerazione correntizia

«Il secondo punto della riforma - ha chiarito il guardasigilli Carlo Nordio, intervenuto in conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri - è la composizione e elezione del Consiglio superiore della magistratura: questo organo di autogoverno della magistratura in questi ultimi anni, non solo a detta mia o altri esponenti della maggioranza ma di moltissimi magistrati, non ha dato buona prova di sé e scandali come quelli di Palamara o di altri hanno eccitato le varie proteste» che non hanno portato a «rimedi a quelli della degenerazione correntizia. Interrompere questo legame che ha portato a tutta una serie di anomalie - ha continuato Nordio - è stato il nostro compito principale, attraverso il sorteggio».

Il ministro: il pm resterà indipendente dall’esecutivo

«La magistratura - ha messo in evidenza Nordio, leggendo l’incipit della riforma della giustizia approvata in Cdm - costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, ed è composta dalla magistratura della carriera giudicante e da quella della carriera requirente. Abbiamo dato rilevanza costituzionale anche al fatto che la magistratura requirente è, deve essere e resterà indipendente da qualsiasi interferenza del potere esecutivo, da qualsiasi pressione di altri organismi - ha concluso il ministro -, gode e godrà delle stesse garanzie di indipendenza della magistratura giudicante».

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