Giustizia, dal Governo via libera alla separazione delle carriere dei magistrati: ecco cosa significa
Approvato uno schema di disegno di legge costituzionale. Arriva un nuovo organismo indipendente: l’alta Corte disciplinare, che avrà il compito di esprimersi sugli illeciti dei magistrati, sottraendo questa attività al Csm
di Andrea Carli
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Separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, due Csm entrambi presieduti dal Capo dello Stato e una Alta Corte disciplinare. Ci sono tutti gli interventi annunciati, e al centro del dibattito degli ultimi mesi, nella riforma costituzionale della giustizia - che porta la firma della premier Giorgia Meloni e del Guardasigilli Carlo Nordio - cui un Consiglio ministri con una riunione lampo durata venti minuti ha dato il via libera.
Si tratta di disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare in otto articoli.
L’articolo 1 interviene sui poteri e le prerogative del presidente della Repubblica - che è anche presidente del Csm - e con l’ok alla riforma costituzionale presiederà il Consiglio superiore della magistratura “giudicante” e quello “requirente”.
L’articolo 2 interviene sull’articolo 102 della Carta, ed è il cuore della riforma, prevedendo «distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».
L’articolo 3, modifica invece l’articolo 104 della Costituzione, e riguarda la composizione e le modalità di nomina dei componenti del Csm giudicante e di quello requirente: entrambi sono presieduti dal Capo dello Stato, restano in carica 4 anni e ne fanno parte, rispettivamente, il primo presidente della Cassazione e il procuratore generale; gli altri membri - e questo è uno dei punti in bilico fino alla vigilia - sono estratti con un sorteggio «temperato». Sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Probabile che quindi ci sarà bisogno di una nuova legge ordinaria su questo ultimo punto.








