Commissione europea

Giornalisti, maglie strette per le rimozioni dei contenuti sulle piattaforme online

Un quadro comune per impedire violazioni della libertà di stampa. I professionisti devono essere informati in anticipo di eventuali «tagli»

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La libertà dei media e dei giornalisti sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi (Vlop) si arricchisce di un nuovo tassello. La Commissione europea ha adottato gli «Orientamenti sull’attuazione della funzionalità di dichiarazione per i fornitori di servizi di media secondo l’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (Ue) 2024/1083 dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/Ue» (European Media Freedom Act, Emfa), in vigore da agosto 2025. L’obiettivo è assicurare che il cosiddetto privilegio per i media, fissato dal regolamento per impedire violazioni della libertà di stampa con interventi di rimozione dei contenuti da parte delle piattaforme, sia attuato in modo effettivo a tutela del giornalismo professionale.

Sulla scia dell’Emfa

Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale Ue, serie C, dell’11 febbraio, gli orientamenti danno seguito all’articolo 18 del regolamento Emfa in base al quale i fornitori di servizi di media hanno diritto di essere informati in anticipo della scelta di rimozione di contenuti e a ricevere chiarimenti sui motivi, con la possibilità di contestare la misura entro 24 ore.

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La Commissione ha precisato che questo strumento si rivolge a chi fornisce servizi, programmi o pubblicazioni «di carattere giornalistico, al grande pubblico con l’obiettivo di informare, intrattenere o istruire». Fattore determinante è, quindi, la natura professionale dell’attività, che può essere attuata con forme diverse, includendo anche le attività dei liberi professionisti.

Ridurre lo strapotere delle piattaforme

Per arginare lo strapotere delle piattaforme online di grandi dimensioni e impedire forme di censura, l’articolo 18 punta a ridurre al minimo l’impatto delle decisioni di moderazione dei contenuti sull’integrità editoriale dei fornitori di servizi di media e sulla circolazione di informazioni affidabili e prodotte in linea con le norme editoriali e gli standard professionali.

Nel circoscrivere, così, il potere di rimozione, le piattaforme sono tenute ad attivare la funzionalità di dichiarazione che deve diventare «parte integrante dell’infrastruttura» e a indicare la funzione, in modo ben visibile, sull’interfaccia della piattaforma per facilitare l’accesso dei fornitori dei servizi dei media.

La Commissione ha anche stabilito i requisiti per impedire che le dichiarazioni siano compilate automaticamente da bot o altri software automatizzati e ha richiesto che le Vlop includano una funzione che permetta ai fornitori dei servizi dei media di datare e firmare elettronicamente la dichiarazione.

Spazio anche alla possibilità di modificare la dichiarazione e di aggiornarla anche se già accettata dalla piattaforma. Necessaria poi la trasparenza e, di conseguenza, le piattaforme sono tenute a rendere disponibili le dichiarazioni al pubblico.

Nella sezione n. 4 degli orientamenti, la Commissione ha predisposto un elenco degli elementi necessari ad assicurare il rispetto dell’articolo 18 con l’indicazione delle banche dati alle quali le piattaforme possono fare riferimento per ottenere informazioni sulla proprietà dei media, con la possibilità di avvalersi anche del comitato europeo per i servizi di media.

Tutela estesa a tutti i contenuti

La Commissione europea ha anche chiarito che la tutela riconosciuta dall’articolo 18 del regolamento Emfa si estende «a tutti i contenuti forniti dai fornitori di servizi di media», inclusi quelli generati o manipolati da sistemi di intelligenza artificiale. A patto, però, che i media prevedano un sistema di riesame umano o un controllo editoriale, specificato nelle dichiarazioni con le quali si chiede la sospensione del provvedimento di rimozione del contenuto.

Flusso continuativo

La trattazione delle richieste deve avvenire in modo continuativo e senza che le piattaforme possano prevedere periodi di tempo specifici in cui presentare le richieste. Se la dichiarazione è respinta, il fornitore dei servizi di media interessato deve essere informato senza ritardo e la piattaforma è tenuta a indicare le motivazioni e i mezzi di ricorso disponibili.

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