L'articolo 93 del Codice della strada italiano, quindi, costituisce restrizione alla libera circolazione di capitali ai sensi dell'articolo 63 del Tfue. È una restrizione ammissibile solo per motivi imperativi di interesse generale, che la Corte non ravvisa nell'ipotesi in esame, e per finalità di contrasto della frode fiscale quando l'autoveicolo immatricolato in uno Stato membro sia destinato all'utilizzo permanente in altro Stato membro.La Corte rimette quindi al giudice del rinvio la valutazione sulla durata e sulla natura dell'uso del veicolo, oggetto del procedimento principale.
Le conseguenze pratiche
Per vedere i primi effetti pratici di questa sentenza, dunque, occorre attendere la decisione del giudice di Massa. E si dovrà vedere come saranno decise altre cause che riguardano l'applicazione dell'articolo 93 del Codice, in funzione di contrasto all'esterovestizione di veicoli circolanti stabilmente in Italia.Non è detto che le future sentenze seguano quanto stabilito dalla Corte Ue. Non solo a causa degli orientamenti dei giudici, ma anche perché i ricorsi su cui essi devono decidere possono essere impostati in maniera diversa da quello presentato a Massa.È però importante che la Corte paia aver messo in discussione l'articolo 93 anche in linea di principio.
Anche al dì là del fatto che l'uso di un veicolo senza reimmatricolarlo in Italia possa essere configurato come un comodato transfrontaliero o un semplice modo per eludere il fisco italiano e le multe per infrazioni stradali commesse in Italia (le notifiche all'estero sono limitate per legge e ancora difficili per non pochi corpi di polizia italiani).Si vedrà come la sentenza sarà valutata dal ministero dell'Interno e se tale valutazione porterà a modificare la norma. Anche per evitare rischi di procedure di infrazione Ue.
L’attuale normativa non tocca gli evasori fiscali
Nel frattempo resta il fatto che la norma attuale pare fatta apposta per penalizzare gli abusi commessi dagli stranieri residenti in Italia (che circolano con targa del loro Paese di origine, avvantaggiandosi rispetto agli italiani in regola), senza però toccare gli evasori fiscali (nemmeno quelli italiani).Infatti, l'articolo 93 deroga ai divieti se ci sono contratti di leasing o noleggio senza conducente con operatori con sede nella Ue o nel See (Spazio economico europeo). Oppure se c'è un accordo di comodato d'uso legato all'uso del veicolo nell'ambito di un rapporto di lavoro o di collaborazione con imprese Ue o See.
Il tutto va documentato con atti di data certa.In sostanza, un evasore (o comunque un “furbetto della targa estera”) può ricorrere a leasing, noleggio o comodato esteri senza rischiare alcuna sanzione. E spesso chi lo fa utilizza auto di lusso, soggette a superbollo ed ecotassa, oltre a rappresentare un indice per valutare la congruità delle sue dichiarazioni dei redditi.I “furbetti” stranieri residenti in Italia, invece, sono di solito persone più modeste. E circolano con auto ben più comuni, non di rado anche vecchie.