Furbetti della targa estera, la Corte Ue boccia la stretta italiana
Imponendo una nuova immatricolazione, con relativi oneri, la legislazione applica una tassa al comodato d'uso transfrontaliero dei veicoli a motore
di Maurizio Caprino
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Stop della Corte Ue alla stretta sui “furbetti delle targhe estere”, che fu introdotta a dicembre 2018 dal decreto Sicurezza, fortemente voluto da Matteo Salvini, all'epoca ministro dell'Interno. Secondo i giudici europei, è illegittimo vietare a chi è residente in uno Stato membro di guidare un veicolo con targa estera, imponendone di fatto la reimmatricolazione in quello Stato. Perlomeno se l'utilizzo del mezzo è solo temporaneo.
La vicenda sottoposta alla Corte Ue
La Corte si è pronunciata sulla questione sollevata dal Giudice di pace di Massa Carrara, cui un cittadino residente in Italia aveva fatto ricorso contro le pesanti sanzioni (previste dall'articolo 93 del Codice della strada, nella versione modificata dal Dl Sicurezza) comminategli perché guidava un'auto con targa slovacca intestata alla moglie, residente in Slovacchia.La norma italiana vieta la guida di veicoli con targa estera da parte di persone che risultino residenti in Italia da più di 60 giorni. Chi lo viola è punito con una multa di 711 euro e la confisca del mezzo. Quest'ultima è evitabile solo con la reimmatricolazione con targa italiana entro 180 giorni.
Il giudice italiano aveva ipotizzato un'eccessiva onerosità (per costo e complessità) degli adempimenti ora imposti dall'articolo 93 e una discriminazione basata sulla nazionalità. Aveva anche ritenuto che possano essere stati limitati alcuni diritti riconosciuti dal Tfue (Trattato di funzionamento dell'Unione europea) ai cittadini Ue.
I contenuti della sentenza
La Corte ha confermato il parere del giudice italiano proprio sotto il profilo del Tfue: ritiene che i casi come quello della coppia sanzionata a Massa siano qualificabili come movimento di capitali, tutelati dall'articolo 63 del Tfue.Secondo tale norma, sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Paesi membri. Tra esse rientrano tutte le misure imposte da uno Stato membro tali da dissuadere i soggetti colà residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri.
Secondo la Corte, la legislazione italiana, imponendo ai soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni una nuova immatricolazione degli autoveicoli già immatricolati in altro Stato membro, con pagamento dei relativi oneri, finisce per applicare una tassa al comodato d'uso transfrontaliero dei veicoli a motore. Per contro, il comodato d'uso dei veicoli immatricolati in Italia non è assoggettato a questa doppia imposizione. Questa differenza di trattamento è in grado di dissuadere i residenti in Italia dall'accettare il comodato d'uso loro offerto dai residenti in un altro Stato membro.

