Frodi finanziarie, una volta truffati bisogna stare attenti anche alle banche
Grava sull’intermediario l’onere di provare la colpa grave del cliente, sul quale resta comunque a carico una franchigia di 150 euro
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La dilagante crescita delle truffe finanziarie non è più un segnale per far suonare i campanelli di allarme, i numeri ormai evidenziano che si tratta di una conclamata piaga sociale. Vere e proprie organizzazioni criminali inscenano quasi indisturbati frodi sempre più sofisticate, sfruttando i varchi aperti dalla digitalizzazione dei servizi finanziari, che oltre ad offrire molteplici opportunità e benefici, negli ultimi anni ha ampliato lo spettro delle truffe. Da quelle perpetrate al telefono, via e-mail, tramite Sms, si sono aggiunte quelle realizzate con l’intelligenza artificiale o veicolate tramite i social media. Un fenomeno pervasivo, in grado di mandare sul lastrico la malcapitata famiglia di turno. Purtroppo abbiamo dovuto raccontare anche storie come quella di una vedova che si è vista ripulire il conto, proprio il giorno del funerale del consorte. I truffatori sono pronti a cogliere i momenti di fragilità delle potenziali vittime. Ma come si pensa di arginare il fenomeno?
Bisognerebbe partire da un intervento coordinato tra banche, istituzioni e autorità di vigilanza. Gli istituti di credito già investono cifre importanti per accrescere la sicurezza e la protezione dei clienti. Secondo dati Abi, dal 2020 al 2025 le banche hanno speso in cybersecurity oltre 2 miliardi di euro. È in gioco la loro reputazione. Ma quando la prevenzione fallisce e il cliente cade vittima di una truffa, a quel punto la banca alza le difese a tutela dei propri interessi, a discapito dei clienti, e cerca in tutti i modi di non ritenersi responsabile delle perdite subite con la truffa dal titolare del conto.
Eppure dal varo del Dlgs n.11/2010 grava sull’intermediario l’onere di provare la colpa grave del cliente, sul quale resta comunque a carico una franchigia di 150 euro. Il cliente è tenuto solo al tempestivo semplice disconoscimento delle operazioni di pagamento contestate. In genere il contratto quadro che il cliente firma all’inizio del suo rapporto con la banca, richiede la forma scritta libera e non - come spesso imposto nella prassi dagli istituti di credito - l’immediata preventiva denuncia, il cui contenuto potrebbe evidenziare alcune inadempienze dello stesso utente, che la banca a quel punto utilizzerà per cercare di scaricare le colpe.
Ma quando il cliente comunica formalmente di disconoscere un’operazione, l’intermediario entro la fine della giornata operativa successiva al ricevimento della comunicazione deve riaccreditare l’importo, salvo poi rivalersi solo in un momento successivo sul cliente, dopo aver dimostrato il dolo o la colpa grave dell’utente. In tal caso può ottenere la restituzione dell’importo in precedenza rimborsato.
Due anni fa Banca d’Italia ha dovuto ribadire alle banche che devono allinearsi a quanto previsto dal quadro normativo di riferimento. Indagini ispettive avevano messo in luce e riscontrato rifiuti non fondati e carenze nell’esecuzione dei rimborsi, in relazione ai tempi di evasione del disconoscimento spesso appesantiti da adempimenti - in primis la denuncia - a carico dei clienti. Banca d’Italia ha quindi invitato le banche a dotarsi di una specifica policy interna per la gestione dei disconoscimenti in linea con le norme, avviare opportune iniziative di sensibilizzazione del personale allo sportello e dare ampia comunicazione alla clientela sulle tempistiche e sulle modalità da seguire per ottenere il rimborso. Una moral suasion che non ha per il momento sortito gli effetti desiderati. L’obiettivo di Banca d’Italia era far conoscere agli utenti bancari i loro diritti e invitarli a segnalare le banche che non seguono le indicazioni previste dalle norme. Ma senza un intervento deciso da parte dell’Authority, il fenomeno delle truffe è destinato a rimanere la principale fonte di diatriba tra banche e clienti.









