Fringe benefit, i tassi rischiano di vanificare il bonus a 3mila euro
Il nuovo trend rialzista della Bce, che dal 10 maggio scorso ha portato il Tur (Tasso ufficiale di riferimento) al 3,75%, rischia di produrre effetti negativi rilevanti sulla tassazione del reddito dei dipendenti che abbiano come benefit l’accesso a mutui o prestiti a tassi agevolati, in particolare a tasso fisso
a cura di Stefano Sirocchi
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L’innalzamento a 3mila euro della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per lavoratori con figli a carico introdotto dal decreto Lavoro potrebbe essere vanificato dal rialzo dei tassi di interesse per gli addetti che hanno come benefit un finanziamento agevolato.
Il decreto Lavoro (articolo 40 del Dl 48/2023, ora all’esame del Senato per la conversione in legge) è intervenuto infatti sul welfare aziendale elevando la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit dagli ordinari 258,23 euro a 3mila euro, ma solo per i dipendenti che hanno figli nelle condizioni di essere fiscalmente a carico, e limitatamente al 2023.
L’agevolazione rischia però di essere ridimensionata dalla congiuntura economica: il nuovo trend rialzista della Bce, che dal 10 maggio scorso ha portato il Tur (Tasso ufficiale di riferimento) al 3,75%, rischia di produrre effetti negativi rilevanti sulla tassazione del reddito dei dipendenti che abbiano come benefit l’accesso a mutui o prestiti a tassi agevolati, in particolare a tasso fisso.
Già alla fine dell’anno scorso, il Tur al 2,5% ha comportato per tutti i dipendenti con mutui a tassi agevolati concessi dall’azienda (o da terzi, tramite contributo versato dal datore di lavoro per gli interessi) la formazione di materia imponibile, salvo l’applicazione della soglia generale di non imponibilità delle erogazioni in natura (nel periodo di imposta 2022 pari a 3mila euro, a prescindere se i dipendenti avessero figli a carico o meno).
La non imponibilità dei benefit
Nel periodo d’imposta 2022 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate dal datore per pagare le utenze domestiche dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas al lavoratore dipendente, non hanno concorso a formare il reddito imponibile ai fini Irpef, nel limite complessivo di 3mila euro, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del Tuir (ossia alla soglia ordinaria di 258,23 euro, aumentata temporaneamente nel 2022 dall’articolo 12 del Dl 115/2022, come modificato dall’articolo 3, comma 10 del Dl 176/2022).
Per il 2023, la norma viene sostanzialmente riproposta, con alcune differenze. La più importante è l’ambito soggettivo. Pur confermando la soglia di non imponibilità dei benefit (comprese le utenze domestiche) fino a 3mila euro, la disciplina viene circoscritta ai dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Tuir, ovvero abbiano, nel periodo di imposta, un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, o a 4mila euro se di età fino a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili.







