Corte costituzionale

Fine vita, non può essere un terzo a somministrare il farmaco

No all’aiuto di una persona esterna per chi è paralizzato. Vanno verificate le possibilità di mezzi per l’autosomministrazione

di Patrizia Maciocchi

3' di lettura

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Non può essere una terza persona ad aiutare a morire chi è paralizzato. Vannoverificate le possibilità di mezzi per l’autosomministrazione. La Consulta, con la sentenza 132, bolla come inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del Codice penale, proposte dal Tribunale di Firenze, che sollevava dubbi di contrasto con la Carta sulla norma per la parte in cui non esclude la punibilità nel caso di omicidio del consenziente. E dunque di un terzo che metta in atto la volontà suicidiaria, che si forma autonomamente e liberamente, di una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, su parere del comitato etico competente. Un “aiuto” esterno che interviene quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per assenza di una strumentazione idonea, non sia in grado di procedere in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dal malato in base a una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole.

L’autosomministrazione impossibile

Le questioni sono state dichiarate inammissibili perché «il giudice a quo non ha motivato in maniera né adeguata, né conclusiva, in merito alla reperibilità - si legge nella sentenza - di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti».

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Per la Corte l’ordinanza di rimessione si è espressa sul punto con esclusivo richiamo all’interlocuzione intercorsa con l’azienda sanitaria locale, essendosi il giudice a quo arrestato a una «presa d’atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del Servizio sanitario regionale», mentre avrebbe dovuto coinvolgere «organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l’Istituto superiore di sanità, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale». La sentenza precisa che, ove tali dispositivi potessero essere reperiti in tempi ragionevolmente correlati allo stato di sofferenza della paziente, questa «avrebbe diritto ad avvalersene».

Il ruolo del servizio sanitario

La Consulta ha chiarito però che la persona che si trova nelle condizioni per accedere all’opzione del fine vita, in nome della sua libertà di autodeterminazione, ha il diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito. Diritto che, «secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego». Un compito al quale il Servizio sanitario nazionale è tenuto «nell’esplicazione di un doveroso ruolo di garanzia che è, innanzitutto, presidio delle persone più fragili».

A instaurare il giudizio finito poi all'attenzione della Corte Costituzionale è stata una persona affetta da sclerosi multipla che, trovandosi nelle condizioni indicate dalla sentenza numero 242 del 2019, per accedere al suicidio medicalmente assistito, verificate dall’azienda sanitaria territorialmente competente, non è tuttavia nella condizione di autosomministrarsi il farmaco letale, perché priva dell'uso degli arti, a causa della progressione della malattia. Altro impedimento sta nella irreperibilità sul mercato della strumentazione necessaria per mettere in atto in autonomia il suicidio assistito: una pompa infusionale attivabile con comando vocale o tramite la bocca o gli occhi, uniche modalità consentite dallo stato attuale di progressione della malattia.

Secondo il Tribunale remittente, la punibilità della condotta del terzo impedirebbe al malato di attuare la propria scelta di fine vita per il dato meramente accidentale dell’incidenza della patologia sull’uso degli arti, venendosi in tal modo a determinare un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai pazienti che tale uso abbiano conservato e producendosi altresì una lesione del diritto del malato all’autodeterminazione. Per il giudice delle leggi non è comunque ammissibile l’opzione del farmaco somministrato da terzi.

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