Tribunale di Milano

Ferragni e caso pandoro, pubblicità ingannevole ma esclusa la minorata difesa dei consumatori

Caduta l'aggravante inevitabile il proscioglimento dal reato di truffa aggravata, depositate le 60 pagine di motivazioni

di Patrizia Maciocchi

Chiara Ferragni esce dall’aula del tribunale dopo la sentenza di assoluzione, Milano, 14 Gennaio 2026. ANSA/MATTEO CORNER ANSA

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Caduta l'aggravante della minorata difesa - perché i consumatori e i follower di Chiara Ferragni non hanno instaurato con l'influencer alcun “rapporto di acritica adesione tipico delle sette” - è inevitabile il proscioglimento dal reato di truffa aggravata. Ma non c'è un'assoluzione nel merito perché “dalla esposizione degli atti di indagine, appare insussistente quel quadro di elementi probatori in relazione ai fatti contestati e alla loro addebitabilità agli imputati che imponga una formula di proscioglimento nel merito degli imputati per insussistenza del fatto o per non attribuibilità agli stessi dei reati”. Il giudice del Tribunale di Milano Ilio Mannucci Pacini affida a 60 pagine le motivazioni, con le quali, il 14 gennaio scorso, ha prosciolto la Ferragni, e altri due imputati, Fabio Damato Francesco Cannillo escudendo il processo per l'accusa di truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali “Pandoro Balocco Pink Christmas” e “Uova di Pasquasosteniamo i Bambini delle Fate”.

Il potere di verifica dei consumatori

Nella sentenza si esclude anche l'ipotesi che sui social media esista una asimmetria informativa tra chi diffonde il messaggio pubblicitario e l'utente più “penetrante” che nei media tradizionali, è falsa nella misura in cui su questi ultimi “non esiste alcun potere di verifica da parte dei consumatori”. La minorata difesa era stata ipotizzata dalla Procura di Milano che aveva paragonato il caso delle campagne legate alle vendite dei Pandoro Balocco e delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi a una manipolazione del mercato, in cui “l'inganno” si sarebbe prodotto sulla rete e spostato poi sulla grande distribuzione organizzata con la vendita al pubblico dei beni dopo averlo indotto a credere, con post e stories di Instagram, che l'attività benefica fosse collegata al numero di acquisti. Una tesi disattesa dal giudice il giudice secondo il quale, i 30 milioni di follower, contestati nel capo d'imputazione, possano essere ritenuti alla stregua dei seguaci dei santoni delle sette religiose o spirituali, nè è stato provato che necessariamente tutti siano stati destinatari dei messaggi postati o che siano stati loro gli acquirenti dei pandori e delle uova di Pasqua. Nelle motivazioni anche un paragone sul livello di condizionamento da parte di social e Tv.

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Il peso dei risarcimenti

I social network non sono il primo strumento di comunicazione che riesce a raggiungere un numero così ampio di persone e il media televisivo è stato per decenni il principale canale di informazione e di trasmissione di messaggi pubblicitari e, in alcuni casi, anche l'unico, si precisa nella sentenza. “Eppure - ha aggiunto - nell'esperienza processuale del nostro Paese non risulta che pubblicità ingannevole o mendace attuata tramite i canali televisivi abbia determinato solo per il numero di destinatari, l'aggravante della minorata difesa”. Sui social “al contrario” ci sono “caratteristiche che consentono agli utenti un potere di verifica del contenuto dei messaggi veicolati”.

Anche i risarcimenti hanno poi avuto un peso sul proscioglimento dal reato di truffa aggravata che è perseguibile d'ufficio. Gli imputati hanno, infatti, subìto a vari livelli conseguenze sul piano patrimoniale, tra interventi dell'Antitrust e richieste di risarcimenti. L'influencer ha infatti risarcito i danni, in particolare al Codacons, che ha ritirato la querela, al pari di quanto hanno fatto altre parti offese.

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