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Brasile, rally al test elettorale
All’appuntamento col voto il Paese si presenta forte di un’economia in crescita e forti rialzi per azionario e valuta. E ora?
Ascoltalo oradi Maurizio Caprino
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Dal 1° gennaio 2020 non si paga più per cancellare il fermo amministrativo di un veicolo (le cosiddette ganasce fiscali). La novità è “annegata” quasi nel fondo degli 884 commi che compongono la legge di Bilancio. Il comma 809 dichiara che l’operazione è esente «da ogni tributo e diritto», anche se non sempre. Inoltre, il comma 813 riduce a 50 euro la spesa per l’Ipt per chi ha venduto un veicolo a un acquirente che poi non se lo è intestato.
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La procedura
Chi si ritrova iscritto al Pra (Pubblico registro automobilistico) sul proprio veicolo un fermo amministrativo (può accadere a causa di un debito fiscale o di una sanzione, non necessariamente legati al veicolo stesso) e dimostra che era infondato (anche presentando un ricorso) oppure salda il debito deve poi cancellare la misura.
Qualora non lo facesse, non potrebbe circolare. E, se venisse colto a farlo, rischierebbe di pagare una sanzione da 1.988 a 7.953 euro e di farsi confiscare il mezzo. Ma questo non è certo: l’articolo del Codice della strada che prevede tutto ciò (il 214) è stato riscritto a fine 2018 dal decreto sicurezza (Dl 113/2018), creando una sorta di cortocircuito legislativo. La cui esistenza è stata “certificata” il 21 gennaio 2019 dal ministero dell’Interno con una direttiva sul fermo alla luce del nuovo decreto.
In ogni caso, la cancellazione del fermo al Pra costa 32 euro di imposta di bollo. Non ci sono invece da pagare diritti (il costo amministrativo dell’operazione, detto «emolumento Pra») perché nel 2019, con l’aumento del tariffario del Pubblico registro, si decise di assorbire questa operazione rendendola gratuita sotto questo profilo.