Ferie durante le lezioni, il preside non può negarle
Per il Giudice del lavoro di Vicenza il dirigente scolastico non può comparare l'interesse organizzativo della scuola con le ragioni personali del docente, né subordinare la concessione del beneficio alla possibilità di sostituzione o all'assenza di costi
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Il Giudice del Lavoro di Vicenza (sentenza 188/2026) ha chiarito che i sei giorni di ferie fruibili dal personale docente durante l'attività didattica, se richiesti per motivi personali o familiari non sono subordinati alla valutazione discrezionale del dirigente scolastico né alla verifica preventiva di oneri organizzativi per l'amministrazione. La decisione interviene su un contenzioso promosso da una docente a tempo indeterminato cui erano stati negati tre giorni di ferie richiesti per esigenze familiari, successivamente qualificati d'ufficio come congedo parentale.
Il diniego
L'amministrazione aveva motivato il diniego richiamando la necessità di garantire la sostituzione senza costi aggiuntivi. Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo distinguendo chiaramente tra la disciplina ordinaria delle ferie e quella speciale. In particolare, quest'ultima consente la fruizione fino a sei giorni anche in periodo di lezioni per motivi personali o familiari documentati, senza che operino i limiti organizzativi previsti per le ferie ordinarie.
Un principio rilevante
Discende un principio rilevante: il dirigente scolastico non può comparare l'interesse organizzativo della scuola con le ragioni personali del docente, né subordinare la concessione del beneficio alla possibilità di sostituzione o all'assenza di costi. Il controllo datoriale resta limitato ai profili formali, ossia alla presentazione della domanda e alla documentazione, anche mediante autocertificazione. Il giudice ha ritenuto illegittimo il diniego opposto, evidenziando anche la mancanza di prova circa eventuali oneri aggiuntivi, peraltro esclusi dalla sostituzione interna già prevista dal piano d'istituto.
Diritto alla fruizione delle ferie
È stato quindi accertato il diritto della docente a fruire delle ferie nelle giornate richieste. La pronuncia offre un chiarimento operativo importante per le istituzioni scolastiche: l'istituto delle ferie per motivi personali non può essere compresso da prassi organizzative interne, affermando la centralità del diritto del lavoratore alla loro fruizione.
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