Diritti

Famiglie arcobaleno, in Italia il diritto vivente supera il legislatore

Consulta, Cassazione e Tribunale di Ancona affermano la priorità del diritto alla genitorialità

di Patrizia Maciocchi

3' di lettura

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a figli di un Dio minore a portatori di un diritto superiore ad ogni altro: quello ad uno status, fin dalla nascita, alla genitorialità. Per i bambini nati in Italia da procreazione medicalmente assistita, praticata all'estero in un Paese in cui è lecita, la sentenza n.68 del 22 maggio scorso, ha segnato una svolta storica, quella a un impegno senza ritorno ad assumersi la responsabilità genitoriale anche per la mamma sociale.

Con la possibilità per la madre di riconoscere il bambino come figlio, non sarà più necessario per la mamma non biologica richiedere l'adozione in casi particolari. Un istituto che - malgrado sia stato rafforzato dalla stessa Corte costituzionale (sentenza 79/2022) cancellando la norma che impediva i rapporti tra l'adottato e la famiglia dell'adottante - la stessa Corte ha bollato come non adeguato per assicurare una piena tutela al bimbo nato con la Pma. La step child adoption subordina, infatti, l'acquisizione dello stato di figlio all'iniziativa dell'aspirante adottante e ad un procedimento caratterizzato da diverse variabili: dai tempi ai costi. Soprattutto il tempo, potrebbe giocare un ruolo, in caso di rapporti deteriorati nella coppia, nel ripensamento della madre di intenzione. Un'incognita cancellata dal giudice delle leggi che, con il riconoscimento immediato, ha reso irrevocabile, l'impegno preso da entrambe le mamme nel percorso di Pma. Il faro che ha guidato la Consulta - costretta ad intervenire considerando non più tollerabile l'inerzia del legislatore - è stato l'interesse superiore del minore alla genitorialità, per la Corte costituzionale non esiste, infatti, un “controinteresse” di pari grado in nome del quale possa essere compresso. Questo è il passo decisivo di una sentenza che ha semplificato la vita delle donne che condividono il percorso della procreazione medicalmente assistita, che resta comunque vietata in Italia per le persone dello stesso sesso. Il verdetto della Corte dovrebbe fermare la “discrezionalità” dei sindaci, che si erano occupati dei riconoscimenti all'anagrafe dirimendo anche le battaglie giudiziarie tra mamme e Viminale. La sentenza della Consulta è, infatti, direttamente applicabile, rendendo il destino di tutti i giudizi pendenti, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza 15075 del 6 giugno scorso, già segnato in favore delle due mamme. Ma alcuni sindaci resistono e lo stesso fa il Viminale. Quest'ultimo ha ribadito la richiesta di cancellazione dall'atto di nascita del nome della madre sociale, in merito a 33 procedimenti davanti alla Corte d'appello civile di Venezia, relativi ad altrettanti bambini nati con la Pma e registrati con i cognomi di entrambe le mamme. Troppo zelanti anche alcuni sindaci. L'ultimo caso balzato agli onori della cronaca riguarda lo scontro tra due primi cittadini: da una parte il sindaco di Lecco, che riconosce il diritto di una bambina ad avere due mamme, dall'altra il collega del paese dove mamme e piccola risiedono che invece si è rifiutato di trascriverlo e ha segnalato in Procura sia il sindaco lecchese Mauro Gattinoni, sia le due mamme. I giudici hanno così imposto di cancellare dal certificato civile della bimba - nata a Lecco - il nome della mamma intenzionale e di lasciare solo quello della madre naturale. Dopo la Consulta è stato dunque ancora una volta necessario tornare dai magistrati, che hanno dato il via libera al doppio riconoscimento e restituito alla piccola la carta d'identità sequestrata.

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La situazione esaminata dalla Consulta, come precisato dalla stessa Corte, si distingue nettamente dall'ipotesi di ricorso alla maternità surrogata, una pratica, ribadiscono i giudici delle leggi, che lede la dignità della donna. Della cosiddetta gestazione per altri, che interessa dunque un terzo rispetto alla coppia, si è occupato invece il Tribunale dei minori di Ancona che ha dato il via libera ad una coppia omogenitoriale di Pesaro per l'adozione di un secondo figlio, nato tramite una gestazione per altri (Gpa) all'estero. Il verdetto è stato emesso nella consapevolezza della necessità di una tutela a prescindere dalla modalità della nascita e nonostante l'approvazione della legge che ha reso la Gpa un reato universale anche se compiuta in uno Stato estero.

Per il bimbo c'è dunque l'adozione in casi particolari, un istituto sul quale è di nuovo intervenuta la Cassazione che, con una sentenza del 18 giugno scorso (n.16242/2025) relativa ad un bimbo, figlio di due mamme, nato con la Pma, ha affermato il diritto di minore a mantenere i rapporti e il cognome della madre di intenzione che lo ha adottato, anche se la madre biologica si oppone e tra le due, finito il rapporto c'è un clima conflittuale. Per la Cassazione l'interesse superiore del minore non si identifica necessariamente con la permanenza all'interno di un nucleo familiare unito, ma sta nel mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori. Se questi hanno stabilito con lui un rapporto affettivo.

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