l’esportazione definitiva di un veicolo che viene subordinata al fatto che esso abbia superato una revisione da non più di sei mesi.
La vigilanza sul Pra è attualmente esercitata dal ministero della Giustizia, anche tramite le Corti d’appello. Questo assetto non sembra essere stato abolito: dalla relazione illustrativa si capisce che la Giustizia resta competente a vigilare sulle struttura del Pra, mentre i Trasporti si occuperanno del funzionamento.
L’esportazione definitiva è una delle falle aperte da quando molti si sono accorti che circolare in Italia con una targa estera (cosa possibile simulando un’esportazione e immatricolando il veicolo in un altro Stato) consente di fatto di non pagare le multe (quando non si viene fermati immediatamente), di sottrarsi al superbollo per le vetture più potenti e di non far scattare il redditometro. Per questo negli anni passati, anche su impulso dei demolitori (cui viene sottratta una fetta non trascurabile di attività), sono stati progressivamente introdotti vincoli alla radiazione per esportazione, negandola se dalla documentazione presentata dall’interessato non risulta che il mezzo è stato effettivamente già portato e reimmatricolato all’estero. Questi vincoli non hanno eliminato il problema, si sono rivelati controversi e hanno introdotto appesantimenti burocratici, tanto che nell’applicazione pratica si è rinunciato a pretendere che fosse dimostrata l’avvenuta reimmatricolazione. Così si è pensato di aggiustare il tiro, limitandosi a prescrivere (modificando l’articolo 103 del Codice della strada) che il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito positivo «in data non superiore a sei mesi alla data di richiesta di cancellazione» dal Pra (radiazione).
Dunque, chi ha fatto sottoporre il proprio veicolo a una revisione prima di questi sei mesi dovrà farne effettuare un’altra prima di chiedere la radiazione per esportazione, anche se l’ordinario termine dei due anni contati dalla revisione precedente non è ancora scaduto.
Dopodiché si procederà alla radiazione, che implica la restituzione di targhe e documenti. Quindi, il veicolo potrà essere portato all’estero circolando su strada solo se lo si munisce della targa provvisoria (la cosiddetta targa di cartone) e del foglio di via previsti dall’articolo 99 del Codice per una serie di scopi tra cui appunto «recarsi ai transiti di confine per l’esportazione». Naturalmente resterà possibile anche caricare il mezzo su un camion e portarlo all’estero, senza quindi munirlo di targa provvisoria e foglio di via.