Euribor manipolato, nuova tegola per i mutui
Un’ordinanza considera nulli i tassi d’interesse se il parametro è stato manipolato. Possibili riflessi sui finanziamenti legati all’indice tra il 2005 e il 2008
di Federica Pezzatti
3' di lettura
3' di lettura
C’è un nuovo grattacapo per le banche e le finanziarie italiane che già sono uscite provate dalle conseguenze della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia europea e che stanno attendendo con una certa ansia anche la storica sentenza delle Sezioni unite della Cassazione sulla legittimità dell’ammortamento alla francese.
Questa volta la tegola riguarda la manipolazione dell’Euribor e i suoi effetti a distanza di quasi vent’anni dei fatti su molti contratti legati al tasso in questione e stipulati anche in Italia (mutui, finanziamenti, leasing e derivati).
Con l’ordinanza numero 34889 del 13 dicembre 2023 la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing che sia stato determinato facendo riferimento al tasso Euribor concordato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da quattro istituti bancari (Barclays, Deutsche bank, Société Générale e Royal bank of Scotland) tra il 29 marzo 2005 ed il 30 maggio 2008 e condannato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013.
La decisione
Il giudizio ribalta la decisione della Corte d’Appello di Milano che aveva originariamente ritenuto che la mera partecipazione di più istituti di credito per la determinazione del tasso Euribor non implicasse la sussistenza di un’intesa vietata dall’art. 2 della l. 287/1990 e che, in ogni caso, assumesse valore decisivo il fatto che la banca finanziatrice (Banco Bpm) non aveva partecipato all’intesa manipolativa.
La novità della decisione sta proprio nel fatto che la Cassazione ha ritenuto la decisione delle Commissione Antitrust europea del 2013 quale prova dirimente dell’accordo manipolativo della concorrenza, estendendo gli effetti anche alle banche finanziatrici a prescindere che abbiano partecipato o meno all’intesa sul presupposto del divieto imposto dall’art. 2 della l. n. 287/1990, secondo cui devono ritenersi estesi gli effetti a qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.








