Cassazione

Euribor manipolato, nuova tegola per i mutui

Un’ordinanza considera nulli i tassi d’interesse se il parametro è stato manipolato. Possibili riflessi sui finanziamenti legati all’indice tra il 2005 e il 2008

di Federica Pezzatti

Paradosso mutui: con i tassi giù, il fisso cala più del variabile

3' di lettura

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C’è un nuovo grattacapo per le banche e le finanziarie italiane che già sono uscite provate dalle conseguenze della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia europea e che stanno attendendo con una certa ansia anche la storica sentenza delle Sezioni unite della Cassazione sulla legittimità dell’ammortamento alla francese.

Questa volta la tegola riguarda la manipolazione dell’Euribor e i suoi effetti a distanza di quasi vent’anni dei fatti su molti contratti legati al tasso in questione e stipulati anche in Italia (mutui, finanziamenti, leasing e derivati).

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Con l’ordinanza numero 34889 del 13 dicembre 2023 la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing che sia stato determinato facendo riferimento al tasso Euribor concordato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da quattro istituti bancari (Barclays, Deutsche bank, Société Générale e Royal bank of Scotland) tra il 29 marzo 2005 ed il 30 maggio 2008 e condannato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013.

La decisione

Il giudizio ribalta la decisione della Corte d’Appello di Milano che aveva originariamente ritenuto che la mera partecipazione di più istituti di credito per la determinazione del tasso Euribor non implicasse la sussistenza di un’intesa vietata dall’art. 2 della l. 287/1990 e che, in ogni caso, assumesse valore decisivo il fatto che la banca finanziatrice (Banco Bpm) non aveva partecipato all’intesa manipolativa.

La novità della decisione sta proprio nel fatto che la Cassazione ha ritenuto la decisione delle Commissione Antitrust europea del 2013 quale prova dirimente dell’accordo manipolativo della concorrenza, estendendo gli effetti anche alle banche finanziatrici a prescindere che abbiano partecipato o meno all’intesa sul presupposto del divieto imposto dall’art. 2 della l. n. 287/1990, secondo cui devono ritenersi estesi gli effetti a qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.

Possibili effetti su mutui e non solo

«L’ordinanza, se trovasse conferma nella giurisprudenza della Cassazione, potrebbe astrattamente generare un rischio di contenzioso tra le banche e i clienti che abbiano contratto un mutuo o un finanziamento (trattandosi di contratti di durata Corte Cassazione n. 24181/21) legato all’Euribor nel periodo tra il 2005 e il 2008 – spiega Massimiliano Elia, partner dello studio Pavia Ansaldo – . Ove non sia intervenuta la prescrizione per i contratti risalenti al periodo in questione, ancora in corso o chiusi prima dei dieci anni». Ed è anche per questo che i consumatori invitano a interrompere la prescrizione sui contratti ancora pendenti o estinti negli ultimi dieci anni, mettendo in mora l’istituto di credito che paradossalmente si è visto coinvolto in questa vicenda pur non essendo tra gli organizzatori della manipolazione.

Quando scatta la prescrizione

Ma c’è chi frena sull’impatto del giudizio della Suprema Corte. «Se si va a esaminare la decisione della Commissione europea che la Cassazione ha indicato quale prova privilegiata dell’esistenza di accordi illeciti volti alla manipolazione dell’Euribor – spiega l’avvocato Manuela Grassi, partner di Pedersoli Gattai – si verifica facilmente che la Commissione ha sanzionato solo quattro banche (nessuna delle quali italiana) senza però accertare che ci fosse stata una manipolazione effettiva dell’Euribor, che potrebbe anche non essersi verificata in concreto, considerato che l’Euribor è il risultato della media dei tassi segnalati da una cinquantina di banche. Inoltre, nella decisione della Commissione si legge che i comportamenti di quelle banche non erano necessariamente finalizzate a far crescere l’Euribor (unico caso in cui le rate dei mutui/leasing potrebbero aumentare), ma a volte anche ad abbassarlo».

Secondo Grassi inoltre un accordo di cartello può causare la nullità parziale del cosiddetto contratto a valle solo se quest’ultimo è il mezzo col quale viene data concreta esecuzione all’intesa anticoncorrenziale, il che certo non è nel caso dell’Euribor. «Bisognerà poi vedere anche come la Corte d’Appello di Milano si pronuncerà nel giudizio di rinvio, perché la Cassazione nella sua stringatissima motivazione ha fatto un generico riferimento ad una eventuale rideterminazione degli interessi, senza però specificare i criteri da seguire – aggiunge Grassi –. In generale, ritengo che questa ordinanza avrà scarso impatto sul contenzioso bancario, anche perché le pretese che dovessero essere avanzate oggi per la prima volta dalla clientela sarebbero bloccate dalla prescrizione decennale».

Diversamente da quanto ritiene Elia, secondo Grassi ci sarebbe la prescrizione decennale per chi fino ad oggi non ha impugnato i pagamenti degli interessi anche se il mutuo o il “contratto di durata” fosse ancora in essere.

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