Mutui

Euribor manipolato, la giurisprudenza si spacca

A Milano, a seguito della decisione della Cassazione, si favorisce la mediazione per un ricalcolo degli interessi di un mutuo già estinto. A Torino invece ci si discosta dalla Suprema Corte

di Federica Pezzatti

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4' di lettura

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A circa due mesi dall’ordinanza della Cassazione sul tasso Euribor manipolato, ci sono nuovi Tribunali che ne prendono atto ed emettono provvedimenti in cui si dà peso a quanto indicato nell’Ordinanza numero 34889 del 13 dicembre 2023, che ha sancito il principio secondo cui «l’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato» anche se la banca non ha partecipato all’intesa anticoncorrenziale.

Un’orientamento molto impattante sul sistema del credito visto che mette in discussione tutti i contratti indicizzati al tasso europeo in vigore tra il settembre 2005 e il maggio 2008. Fa eccezione Torino invece dove invece il Giudice Enrico Astuni si è pronunciato in maniera opposta alle indicazioni della Suprema Corte.

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Ma andiamo con ordine esaminando nel dettagli le decisioni che vanno in senso opposto in due Tribunali che finora avevano rigettato le istanze di ricalcolo affermando, in contrasto a quanto deciso dalla Cassazione, che non sia possibile ritenere nulli i contratti a valle dell’intesa vietata sanzionata dalla Commissione Europea: (furono sanzionate Barclays, Deutsche Bank, Societe Generale e RBS, alle quali si sono aggiunte a seguito della decisione del 7/12/2016 JP Morgan, Hsbc e Crédit Agricole) mentre le banche italiane ne erano escluse.

L’orientamento di Milano

Secondo quanto Il Sole 24-Ore è in grado di anticipare, nel Tribunale meneghino,all’udienza del 10 gennaio 2024, il giudice Viola Nobili, della sesta sezione civile, ha invitato «le parti ad individuare una conciliazione basata sull’eliminazione degli interessi relativi al periodo di violazione della normativa antitrust accertata dalla commissione europea e ha fissato per la verifica degli esiti della conciliazione l’udienza all’11 aprile 2024».«La novità è di non poco conto in quanto potrebbe essere il primo segno di un’apertura del Tribunale di Milano», come riferito dall’ avvocato Mirko Ventura che, insieme a Katia Ventura dell’omonimo studio, difende gli interessi della mutuataria.

La causa riguarda un contratto di mutuo ipotecario stipulato con una delle principali banche italiane nel lontano aprile 2001 da un consumatore che, tra l’altro, ha regolarmente pagato fino all’ultima rata, ma che ha contestato nel termine decennale di prescrizione, le modalità di determinazione degli interessi (in particolare l’ammortamento alla francese). Ora non resta da vedere come evolverà la questione e se le parti, come richiesto dal giudice, troveranno la chiusura conciliativa richiesta dal Tribunale che, evidentemente, ha voluto contenere anche le eventuali spese, applicando la decisione dell’ordinanza della Cassazione, portata in giudizio dall’avvocato del mutuatario.

Cautela e lo stop di Torino

Prima di cantare vittoria i consumatori devono tenere conto dei diversi orientamenti della giurisprudenza che sarà chiamata a calare in pratica l’ordinanza. Lo stesso avvocato Andrea Sorgentone, che è il primo ad aver seguito la questione della manipolazione dei tassi Euribor avverte che «altri autorevoli giudici, sia del Tribunale di Milano sia di quello di Torino, anche dopo l’ordinanza della Cassazione, stanno continuando a rigettare le domande proposte dai mutuatari», spiega Sorgentone. «Non c’è da stupirsi, in quanto anche nei primi anni 2000 per quanto riguarda l’anatocismo, sia i Tribunali della Madonnina sia quello della Mole tardarono a recepire le decisioni favorevoli che la Cassazione aveva emesso fin dal 1999 – prosegue Sorgentone –. Non bisogna però scoraggiarsi in quanto nel frattempo la Corte di Appello di Cagliari ha emesso altre due sentenze positive, la numero 41/2024 e la numero 52/2024, confermando l’orientamento già espresso che prevede il ricalcolo al tasso legale delle rate che fanno riferimento a tassi Euribor compresi tra il 29/09/2005 ed il 30/05/2008».

Non bisogna poi dimenticare gli orientamenti della Corte d’Appello di Trieste e di quella di Catanzaro dove, in una recente sentenza emessa dalla che coinvolgeva un caso di mutuo a tasso variabile a cui era abbinato un contratto derivato a copertura della variazione dei tassi, il giudice ha riconosciuto la nullità della clausola dell’Euribor dando seguito all’ordinanza delle Cassazione.

Torino dice no se la banca non ha manipolato

Come già detto si discosta invece in maniera netta dall’assunto della Suprema Corte una sentenza del 28 gennaio 2024 che è stata scritta da Enrico Astuni del Tribunale di Torino, un giudice che si è distinto con le sue pronunce anche della vicenda Lexitor: è stato lui a rinviare alla Corte Costituzionale il decreto (sostegni Bis soprannominato salva-banche).

Il giudice di Torino si è pronunciato in senso difforme alla Cassazione, ritenendo che il contratto di finanziamento di istituti di credito non aderenti all’intesa anti-concorrenziale non possa essere qualificato come contratto “a valle” di un’accordo illecito e ha respinto integralmente le domande di ricalcolo del legale del mutuatario (su un prestito ipotecario non onorato a cui ha fatto seguito un pignoramento) condannandolo al pagamento delle spese.

Ora non resta che attendere la pronuncia della Corte d’Appello di Milano a cui la sezione della Cassazione ha fatto rinvio con l’ordinanza dello scorso dicembre. Intanto gli avvocati dei consumatori stanno pensando cause collettive con lo scopo di contenere i costi che per un giudizio individuale sarebbero probabilmente superiori a quanto si potrebbe riottenere con il ricalcolo.

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