Cassazione

Eni-Nigeria, la Cassazione mette la parola fine al processo

Dopo le assoluzioni dei vertici e l'esclusione della responsabilità delle società Eni e della Royal Dutch Shell plc, la Suprema corte chiude il caso con il passo indietro della Repubblica federale africana

di Patrizia Maciocchi

2' di lettura

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La Cassazione, con la sentenza n. 22920, ha messo la parola fine alla vicenda giudiziaria Eni-Nigeria nata dall'accusa della procura di Milano di presunta corruzione internazionale per la tangente da 1.092 miliardi relativa ad una concessione in Nigeria del giacimento petrolifero Opl 245. Un caso che aveva coinvolto 13 imputati, tra i quali l'amministratore di Eni Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni, assolti sia in primo grado, con la formula “perchè il fatto non sussiste” sia dalla Corte d'Appello, che aveva avallato la sentenza di primo grado escludendo anche la responsabilità per illecito amministrativo, prevista dal Dlgs 231/2001, di Eni e Royal Dutch Shell.

Un verdetto, quello della Corte territoriale, contro il quale aveva fatto ricorso la Nigeria, costituta in sede penale ai soli fini civili con la richiesta di un risarcimento di oltre un miliardo di euro. Istanza alla quale aveva rinunciato l'ambasciatore in Italia della repubblica federale africana, chiedendo l'estinzione del procedimento, al pari dei difensori di Claudio Descalzi e Paolo Scaroni che hanno chiesto alla Suprema corte di dichiarare l'estinzione del rapporto processuale.

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La regolarità della procura speciale per la revoca

Una richiesta accolta, dalla Cassazione, che ha preso atto della regolarità della procura speciale per la revoca di parte civile, nei confronti sia delle persone fisiche sia giuridiche, presentata dall'Ambasciatore dello Stato della Nigeria in Italia “ovvero da autorità che, secondo pacifica giurisprudenza, ha la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove è accreditato, non esaurendosi la sua attività nel campo strettamente politico e pubblco, ma estendendosi altresì - senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale -, ad ogni altro campo, compreso quello privatistico, nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato”. Con la conseguenza che “l'ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questa sia parte ancorché relativi a rapporti privatistici, come quello in materia di risarcimento dei danni da fatto illecito, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare, svolgendosi il potere rappresentativo attraverso un rapporto di compenetrazione organica”.

La Cassazione precisa che, non essendoci statuizioni civili da eliminare, non può essere accolta la richiesta formulata dalla parte civile di annullamento della sentenza impugnata.

Nè - ricorda la Suprema corte - la revoca della costituzione di parte civile può comportare l'annullamento della condanna pronunciata dalla Corte di appello nei confronti della parte civile al pagamento delle spese processuali, dovute all'amministrazione della giustizia. Il capo della decisione che condanna alle spese del processo anticipate dallo Stato non riguarda infatti l'azione civile “né la responsabilità civile dell'imputato, ma solo la diversa responsabilità della parte privata per le spese del processo conseguenti all'esercizio del potere di impugnazione”.

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