Nuove regole per il silenzio assenso nei procedimenti edilizi: cosa cambia
Il decreto Pnrr obbliga la Pa a inviare l’attestazione automatica dell’accoglimento delle istanze. In caso d’inerzia scatta la surroga del progettista
2' di lettura
I punti chiave
2' di lettura
Silenzio assenso più facile nei procedimenti amministrativi e, in particolare, in quelli edilizi. La legge di conversione del decreto Pnrr (Dl 19/2026), sulla quale il Governo ha posto alla Camera la fiducia, spiana la strada per arrivare a provare che, decorsi i termini di legge, l’istanza del cittadino è stata approvata, pur nell’inerzia della Pa. Fissando diversi paletti importanti: una volta formato il silenzio assenso, l’amministrazione dovrà obbligatoriamente trasmettere in automatico (e non più solo su richiesta di parte, come avviene oggi) un’attestazione sul decorso dei termini. Dovrà, poi, completare questo adempimento entro dieci giorni. E, in caso di inerzia ulteriore, potrà sempre arrivare in soccorso dei privati un’attestazione di un progettista abilitato, che certifichi la formazione del silenzio assenso.
Più garanzie per i cittadini
L’emendamento inserito nel decreto Pnrr punta a risolvere un problema molto frequente in materia di silenzio assenso: una volta decorsi i termini per la risposta del Comune, in ambito edilizio, accade che il cittadino si trovi nell’incertezza. Per lui è, infatti, difficile provare di avere avuto accoglimento alla sua domanda, pur attraverso l’inerzia della Pa. Per facilitare questa prova e rendere effettivo l’istituto del silenzio assenso, allora, vengono messi a sistema, migliorandoli, integrandoli e allargandone il raggio d’azione, una serie di strumenti che già oggi esistono nel nostro ordinamento, pur con diverse differenze, tra la legge 241/1990 (sul procedimento amministrativo) e il Dpr 380/2001 (il Testo unico edilizia).
Il risultato è che, dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Pnrr, si applicherà a tutti i procedimenti uno schema di maggiore garanzia per i cittadini. L’amministrazione, una volta decorsi i termini, sarà tenuta a inviare d’ufficio (e non solo su richiesta di parte, come è già oggi) un’attestazione sull’accoglimento della domanda del cittadino «all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell’istanza». Questo invio automatico dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso.
Il ruolo del progettista
Ma cosa accade se il Comune, nell’ambito di un procedimento edilizio, non adempie a questo obbligo e resta ulteriormente inerte? «Decorso inutilmente il termine» - dice il decreto Pnrr - l’attestazione della Pa sarà sostituita da una dichiarazione del privato, ma soprattutto - ed è questa una delle novità chiave approvate dalla Camera - potrà essere sostituita anche da una dichiarazione di un progettista abilitato che vada, con una forma di surroga dei professionisti, a integrare le mancanze dell’amministrazione, esplicitando che i termini di legge sono decorsi e che l’istanza è, di fatto, stata accolta.
Resta, a questo punto, la possibilità per l’amministrazione di agire solo in autotutela, per annullare un silenzio assenso che considera illegittimo. Anche se, su questo punto, il Consiglio di Stato ha dato indicazioni che tendono a limitare parecchio i casi nei quali la Pa può attivare questa via d’uscita (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 marzo scorso).








