Ecotassa sull’usato comunitario a rischio di stop dalla Ue
di Maurizio Caprino
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Il punto più critico dell’ecotassa auto è l’applicazione ai veicoli usati provenienti dall’estero, già immatricolati in un altro Stato. Non solo perché non sono ancora stati chiariti alcuni punti e non di rado la documentazione che accompagna questi mezzi non consente di risalire al livello di emissioni di CO2, su cui calcolare la nuova tassa, come ha scritto il Sole 24 Ore nei giorni scorsi. Si aggiunge la possibile incompatibilità del tributo con l’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Tfue).
Il problema si pone quando il veicolo è già stato immatricolato in un altro Stato Ue. In questo caso, anche un tributo ambientale come l’ecotassa potrebbe essere ritenuto come un ostacolo alla libera circolazione delle merci. È già accaduto in un caso.
La Corte di giustizia Ue, infatti, ha stabilito che l’articolo 110 va interpretato nel senso che «esso osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione» in uno Stato membro, «qualora tale misura tributaria sia strutturata in modo tale da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l’acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale».
Questo è il principio della sentenza del 7 aprile 2011 (procedimento C-402/09). E potrebbe essere applicato all’interpretazione dell’articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018), in base al quale, l’ecotassa è dovuta anche «da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato».
Il comma 1043, a differenza del comma 1042, che tocca solo i veicoli nuovi, prevede l’applicazione dell’ecotassa per i veicoli di categoria M1 già immatricolati in altri Stati, senza distinguere tra veicoli nuovi ed usati.


