Ecobonus con dubbi su italiani all’estero e acquirenti stranieri
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Se la norma sull’ecotassa pare scritta per chiudere la porta all’elusione, colpendo anche gli acquisti all’estero (si veda l’articolo a fianco), quella sull’ecobonus potrebbe essere utilizzata anche da chi risiede all’estero? La risposta non c’è ancora: al momento, l’unica pronuncia ufficiale sull’ecotassa è la risoluzione 32/E, che però non affronta il problema.
Infatti, la risoluzione è stata emanata dall’agenzia delle Entrate solo all’ultimo momento (la sera del 28 febbraio, vigilia dell’entrata in vigore dell’ecotassa) e, forse per la fretta di fare in tempo, si è lasciata da parte l’ipotesi di immatricolazioni a nome di «stranieri di passaggio» (che circoleranno in Italia per non più di un anno) e italiani residenti all’estero.
Gli unici casi particolari di targatura presi in considerazione sono stati quelli che riguardano «agenti diplomatici esteri» (in pratica, Corpo diplomatico e Corpo consolare, articolo 131 del Codice della strada) e forze armate (articolo 138). In entrambi i casi, la risoluzione ha stabilito che l’esenzione dall’ecotassa non scatta.
Tuttavia, leggendo le righe della risoluzione dedicate a questi due casi, si può forse ricavare un’indicazione utile su ecobonus ed ecotassa per italiani residenti all’estero e stranieri di passaggio. Infatti, se ne ricava che per diplomatici e forze armate l’immatricolazione si può definire tale solo perché una targa viene attribuita a un veicolo, ma ciò avviene in base a una procedura speciale, che si distacca da tutti gli altri casi.
Per quello dei diplomatici, la richiesta non proviene da chi si dichiara proprietario (come invece è di consueto), ma dal ministero degli Esteri. Per le forze armate, l’intera procedura viene gestita dall’ente proprietario del veicolo e quindi non passa dalla Motorizzazione.


