I rimedi in azienda

Ecco come ridurre gli effetti dei dazi: agire sulle catene di fornitura

Le imprese possono attivarsi per limitare l’onere delle tariffe già in vigore

di Massimo Bellini, Alessandra Di Salvo e Stefano Pavesi

3' di lettura

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Dal 12 marzo gli Stati Uniti hanno istituito diverse tariffe aggiuntive tra cui un dazio ad valorem del 25% sulle importazioni dei prodotti in alluminio e acciaio (e loro derivati). Poi sono stati istituiti nuovi dazi al 25% sulle importazioni di autovetture per trasporto passeggeri e per le parti di automobili rispettivamente a partire dal 3 aprile e dal prossimo 3 maggio.

A queste misure è seguita, dal 5 aprile, una nuova tariffa su ogni tipologia di merce importata negli Usa con un’aliquota base del 10%: livello inizialmente destinato a essere aumentato sulla base delle ormai celebri tabelle mostrate dal presidente Trump nel Giardino delle rose della Casa bianca. All’Unione europea sarebbe toccato il 20% ed è proprio questo livello a essere stato sospeso da Trump per 90 giorni a partire dal 9 aprile.

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Durante questa moratoria le parti tratteranno, ma nel frattempo le imprese possono iniziare a ragionare sui meccanismi applicativi delle tariffe.

Le esenzioni

Innanzitutto, tra le diverse esenzioni, una è per le componenti di origine statunitense presenti almeno per il 20% nelle merci importate negli Usa.

L’analisi delle catene di fornitura

Per contenere l’impatto dei maggiori costi attesi dalla guerra tariffaria, essenziale è l’analisi della bill of material dei prodotti e loro componenti lungo tutta la filiera internazionale per individuare possibili rimedi con un approccio globale e multidisciplinare, coinvolgendo le funzioni commerciali e della fiscalità, in particolare da un punto di vista di transfer pricing e Iva:

1 in primis, in base alla supply-chain internazionale, possono essere valutati alcuni regimi doganali che consentono di sospendere tutte le misure tariffarie relative ai beni destinati a essere riesportati in altri Paesi, anche chiedendo ai fornitori e subfornitori di fare altrettanto per evitare la lievitazione dei costi nella filiera;

2 vi è poi l’opportunità di rivedere la classifica doganale attribuita ai beni, con eventuale richiesta di informazioni tariffarie vincolanti, laddove i beni siano suscettibili di classificazione in uno dei codici doganali non impattati dalle nuove tariffe;

3 inoltre, si possono confrontare le regole di origine delle merci e loro componenti nell’Unione europea e negli Stati Uniti, visto che l’aliquota delle tariffe aggiuntive diverge a seconda del Paese in cui le merci sono originarie e l’origine non preferenziale delle merci importate va determinata in base alle regole previste nel paese di importazione.

I prezzi di trasferimento

Quanto al transfer pricing, vanno considerati eventuali impatti dei dazi su accordi preventivi in essere o in fase di discussione.

È utile poi una compiuta analisi dei punti di differenziazione tra il transfer pricing e il valore in dogana, per individuare eventuali elementi non daziabili scorporabili dai prezzi di acquisto, quali – in taluni casi – i diritti spettanti al distributore esclusivo, altre tipologie di servizi o beni immateriali, purché non riconducibili a royalty o altri elementi da aggiungere al valore in dogana (prestando inoltre attenzione alla deducibilità in base a norme Usa quali la Base Erosion and Anti-Abuse Tax, Beat e così via). In questo contesto è importante, anche ai fini doganali, la predisposizione di documentazione specifica, non solo oneri documentali ma anche contrattualistica e politiche di transfer pricing.

Al contempo va stabilito, sulla base dell’analisi funzionale, quali sono le entità coinvolte nella supply chain che devono sostenere economicamente i dazi. Ciò al fine di comprendere ad esempio se il maggior costo delle tariffe aggiuntive possa comportare per l’importatore una riduzione del margine alla luce del benchmark di riferimento e se debba essere riaddebitato ad altre controparti del gruppo. In tale contesto, ove consentito dalle autorità doganali, vi sono procedure doganali per ridurre ex post il valore in dogana originariamente dichiarato in misura corrispondente agli aggiustamenti del transfer pricing (es. autorizzazione per la dichiarazione semplificata di cui all’articolo 166 del Codice doganale dell’Unione in Ue e Reconciliation Progam in Us).

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