Eccesso di velocità, il tachimetro della pattuglia non fa fede. Ma una sanzione resta
L’inseguimento di chi va palesemente a una velocità spropositata non basta a fargli prendere una supermulta. Ma, se gli agenti ci sanno fare...
di Maurizio Caprino
4' di lettura
I punti chiave
4' di lettura
Non basta l’indicazione del tachimetro del mezzo di servizio, quando gli agenti inseguono un veicolo che va troppo veloce e ne multano il guidatore per eccesso di velocità. Nemmeno se lo strumento segna un valore ampiamente superiore al limite, come 160 km/h su un percorso non autostradale: in assenza di altri elementi, ci si deve fermare a una ben più leggera sanzione per guida pericolosa. È la conclusione che si può trarre dall’ordinanza 1106/2022, depositata dalla Cassazione (Sesta sezione civile - 2) il 14 gennaio.
Non è una pronuncia banale come potrebbe sembrare a molti. Innanzitutto perché smentisce la consolidata convinzione secondo cui non si può prendere una supermulta se ci s’imbatte in una pattuglia sprovvista di un classico rilevatore di velocità omologato/approvato ai fini del Codice della strada (autovelox e simili, come telelaser, tutor e scout, articolo 142).
Perché la multa per eccesso di velocità
Certo, nella maggior parte dei casi gli agenti che non hanno un rilevatore si guardano bene dal contestare il superamento del limite di velocità e persino dall’inseguire i trasgressori (troppo pericoloso, meglio avvisare altre pattuglie che si trovano più avanti). Ma evidentemente ci sono situazioni in cui provano comunque a “forzare la mano”. E il Codice della strada offre loro almeno un appiglio.
È quel che ha tentato di fare un equipaggio dei Carabinieri di Porto Viro (Rovigo, sul Delta del Po) quando si è messo a inseguire una vettura palesemente troppo veloce. Come sempre in queste circostanze, gli agenti hanno annotato la velocità segnata dal tachimetro della loro auto di servizio quando si è messa al passo del trasgressore: 160 km/h.
Di solito, questa indicazione serve solo per dimostrare che il guidatore teneva un comportamento a rischio. In termini giuridici, ciò si traduce in una violazione dell’articolo 141 del Codice della strada, quello che impone di regolare la velocità in modo da «evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione».


