Cassazione

Eccessivo il licenziamento della dipendente che sputa in faccia al collega

L’atto è legato alla mancata accettazione della fine del rapporto tra i due da parte del lavoratore

di Matteo Prioschi

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È sproporzionato il licenziamento per giusta causa di una dipendente che, in occasione di un litigio, sputa in faccia a un collega con cui ha avuto una relazione sentimentale. Così ha deciso la Corte di cassazione con l’ordinanza 19848/2026, che ha confermato la decisione della Corte d’appello.

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Il fatto

Una lavoratrice, all’interno del parcheggio aziendale, ha insultato il collega suo ex e gli ha «ripetutamente sputato in faccia». A fronte di tale episodio, il datore di lavoro l’ha licenziata per giusta causa, ritenendo che il comportamento avesse irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia tra impresa e dipendente. Come ricostruisce la Cassazione, il licenziamento per giusta causa può essere legittimamente effettuato quando la condotta del lavoratore fa venire meno la fiducia nei futuri adempimenti o può far ritenere che la prosecuzione del rapporto determini un pregiudizio per gli scopi aziendali. Tuttavia, il giudice deve valutare quanto accaduto concretamente, tenendo conto degli aspetti oggettivi e soggettivi, anche alla luce del rapporto di lavoro intercorso fino a quel momento.

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L’accertamento

La Cassazione osserva che, nel caso specifico, non c’è stato un ricorso alle vie di fatto, che sarebbe stato punibile con il licenziamento in base al contratto collettivo applicato in azienda. Inoltre, la vicenda si colloca «nell’ambito dell’epilogo di una questione privata connotata da precedenti insistenti pressioni da parte del collega nei confronti della lavoratrice sanzionata; questi...non aveva infatti accettato la fine della relazione sentimentale» con la collega e aveva adottato nei suoi confronti un «comportamento insistente nel quale le lusinghe si alternavano alle offese».

La decisione

Secondo i giudici, quindi, ben ha fatto la Corte d’appello a porre in relazione il comportamento della lavoratrice «al quadro strettamente privato...e soprattutto alle ripetute (ed ingiustificabili) pressioni da parte del collega a fronte della manifestata volontà» della dipendente di voler ritenere chiusa la relazione, «pressioni che per la loro intrusività ed insistenza non appaiono a loro volta in linea con il rispetto della dignità personale oggetto di tutela da parte dell’ordinamento».

La Cassazione ha ritenuto infondato anche il motivo di appello con cui il datore di lavoro ha sottolineato che minacce, ingiurie e violenza privata sono stati messi in atto nei confronti di un collega, sottolineando quindi l’ambito aziendale. Infatti, il giudice di secondo grado non ha ignorato tali aspetti, ma, esclusa la colluttazione, ha «ricondotto l’alterco ad una dimensione strettamente privata influenzata dall’atteggiamento del collega per la fine della relazione sentimentale».

Di conseguenza è stata confermata l’illegittimità del licenziamento per difetto di proporzionalità.

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