Cassazione

È reato vendere oggetti in avorio senza certificato anche se creati da oltre 50 anni

Escluse deroghe in virtù del tempo trascorso. Necessario rendere più efficace la lotta a vendite abusive e bracconaggio di elefanti

di Patrizia Maciocchi

© Edwin Remsberg

2' di lettura

English Version

2' di lettura

English Version

Daigioielliai ciondoli, dalle statuine ai soprammobili che raffigurano animali, realizzati in avorio, nulla può essere venduto senza la certificazione, anche se gli oggetti sono stati creati più di 50 anni fa. La Cassazione, nel confermare il reato, e non il meno grave illecito amministrativo, esclude l'esistenza di qualunque deroga alla regola che vieta la commercializzazione di oggetti in avorio senza il certificato di accompagnamento Cites (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, siglata a Washington nel 1989), che deve essere rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui i manufatti sono importati. La Suprema corte ricorda che, stando alle informazioni attualmente disponibili, nell'Unione ci sono moltissimi articoli antichi in avorio derivati daelefanti indiani e africani in via di estinzione.

L'evoluzione normativa

Un quadro che rende necessario rafforzare il commercio illegale come il contrasto al bracconaggio. Difficile - nel mare magnum di oggetti in circolazione, magari muniti di certificati rilasciati oltre 40 anni fa, e in assenza di un obbligo da parte degli Stati di aggiornarli periodicamente - capire quale rispondenza ci sia tra il certificato rilasciato e il materiale messo in vendita, anche a causa dell'evoluzione normativa.

Loading...

La Cassazione disattende la tesi della difesa che affermava la liberalizzazione per gli esemplari lavorati e acquisiti da oltre mezzo secolo, individuati dalRegolamento Ce 338/97 e come consentito dal Regolamento Ce 865/2006. E questo perché successivamente si è affermato un regime più rigoroso, anche ad opera del Regolamento Ue 2021/2280 della Commissione, che cita espressamente gli oggetti contenti avorio di elefante per sfilarli da qualunque deroga. E impone la necessità di sottoporre al giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato gli esemplari lavorati «che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo, per uso gioielleria, ornamentale, artistico, pratico, o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento». In queste circostanze è, dunque, sempre previsto il giudizio dell'organo di gestione del paese interessato.

Riproduzione riservata ©

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti