Giustizia

È legittimo geolocalizzare in smart working con criteri condivisi

Per la Corte di cassazione è fondamentale la «proporzionalità» fra impiego della tecnologia e tutela della privacy

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La geolocalizzazione dei lavoratori, soprattutto quando si intreccia con il lavoro agile, è uno dei terreni più delicati nel rapporto tra esigenze organizzative dell’impresa o dell’amministrazione e tutela della riservatezza. La sentenza del Tribunale di Cosenza del 1° luglio 2026, che ha annullato l’ordinanza-ingiunzione 135/2025 del Garante per la protezione dei dati personali, interviene proprio su questo equilibrio e lo fa con un messaggio netto: uno strumento tecnologico non può essere giudicato soltanto per ciò che potrebbe teoricamente fare, ma deve essere valutato per il modo in cui viene concretamente impiegato.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

La vicenda

Il caso nasce dal ricorso di un ente datore di lavoro, sanzionato dal Garante per 50mila euro in relazione all’uso del sistema Time Relax, utilizzato per la rilevazione delle presenze dei dipendenti in smart working. Una lavoratrice, il cui accordo individuale indicava tre possibili sedi di svolgimento della prestazione, era stata sottoposta a verifiche dalle quali risultava la presenza in luoghi non compatibili con quelli dichiarati. Da qui erano derivati un procedimento disciplinare, poi sospeso, un reclamo al Garante e anche un esposto penale, successivamente archiviato.

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Secondo il Garante, il sistema avrebbe consentito un controllo costante e indiscriminato della lavoratrice, in violazione del Gdpr, del Codice privacy e delle regole dello Statuto dei lavoratori sui controlli a distanza. Il Tribunale, però, ricostruisce diversamente il funzionamento dello strumento. Time Relax, secondo l’accertamento giudiziale, non tracciava in modo continuo gli spostamenti del dipendente, ma rilevava coordinate geografiche, sede, giorno e orario solo al momento della timbratura. I controlli a campione avvenivano inoltre secondo una procedura definita: chiamata diretta, fascia di reperibilità, invito alla doppia timbratura e consenso alla geolocalizzazione. Il sistema non registrava dati ulteriori, non operava oltre l’orario di servizio ed era stato oggetto di ratifica sindacale, oltre che inserito nel Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) 2024-2026.

Il punto giuridico centrale riguarda l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. La norma distingue gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze da quelli dai quali possa derivare un controllo a distanza, ammessi in presenza di specifiche esigenze e previo accordo sindacale o autorizzazione amministrativa. Il Tribunale qualifica Time Relax come sistema di rilevazione delle presenze, pur riconoscendo che la componente di geolocalizzazione impone comunque garanzie rafforzate. Quelle garanzie, nel caso concreto, risultavano però adottate: vi erano accordo sindacale, informativa ai lavoratori, limiti tecnici e finalità organizzative determinate.

Da questa impostazione discende la critica più significativa rivolta al provvedimento del Garante. L’Autorità aveva sostenuto che la natura flessibile del lavoro agile mal si concilierebbe con il controllo di orari e luoghi di svolgimento della prestazione. Il giudice osserva invece che il Garante non può sostituirsi al datore di lavoro nella scelta del modello organizzativo, purché questo sia lecito, trasparente e proporzionato. Il compito dell’Autorità è verificare la correttezza del trattamento dei dati, non stabilire quale debba essere il modo migliore di organizzare lo smart working.

La posizione della giurisprudenza

La decisione si inserisce in una linea giurisprudenziale che guarda al funzionamento concreto dello strumento.

La Cassazione ha più volte chiarito che non ogni tecnologia utilizzabile anche per il controllo è, per ciò solo, illecita: occorre verificare finalità, modalità operative, garanzie adottate e informazione resa al lavoratore. I sistemi di timbratura potenziati, ad esempio, non sono vietati in sé; diventano problematici quando sono impiegati per un monitoraggio continuo, occulto o sproporzionato. La parola magica è «proporzionalità» nell’utilizzo.

La stessa impostazione si ritrova anche nel quadro europeo. In Francia, la Cnil e la giurisprudenza ammettono la geolocalizzazione dei lavoratori in presenza di finalità legittime, informazione preventiva e proporzionalità del trattamento. In Germania, il tracciamento continuo, occulto o sproporzionato è considerato particolarmente problematico, mentre possono essere ammessi controlli mirati, trasparenti e necessari rispetto a concrete esigenze organizzative. La Corte europea dei diritti dell’uomo, a partire da Bărbulescu v. Romania, ha inoltre costruito il controllo sui lavoratori come questione di bilanciamento tra poteri datoriali e diritto alla vita privata, valorizzando informazione preventiva, ampiezza del monitoraggio, grado d’intrusione, ragioni legittime del controllo e garanzie procedurali.

È questo il profilo più rilevante della sentenza. Se si sanziona una tecnologia per le sue mere potenzialità, indipendentemente dai limiti con cui è configurata e utilizzata, il rischio è quello di creare una pericolosa incertezza regolatoria, ammettendo un’ampia discrezionalità delle autorità di controllo, contrariamente ai principi liberali dello Stato di diritto. Qualsiasi strumento digitale, infatti, può teoricamente essere usato in modo invasivo. Ma il diritto della protezione dei dati non dovrebbe trasformare ogni potenzialità tecnica in una presunzione di illiceità.

La governance

Sul piano della governance, chi intende utilizzare sistemi di timbratura da remoto o strumenti che comportino una forma di localizzazione deve predisporre una valutazione d’impatto quando necessaria, informativa chiara, accordi sindacali o autorizzazioni nei casi richiesti, policy interne dettagliate, limiti tecnici alla raccolta dei dati, tempi di conservazione definiti e controlli periodici sull’uso effettivo dello strumento. Ma il Garante non può diventare il Chief operating officer dell’impresa.

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La rubrica Lampi di Governance è curata da Alessandro De Nicola

Riproduzione riservata ©
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